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Sentenza

Sentenza n. 6489/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento - del provvedimento emesso dal Consiglio di Gestione del Fondo nella riunione del 25/11/2022, il cui esito è stato comunicato al ricorrente in data 15/12/2022, con il quale è stata deliberata la revoca del provvedimento agevolativo concesso a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96, con pagamento di un importo pari all’ESL; - della comunicazione, emessa da Mediocredito Centrale S.p.A. in qualità di mandataria del RTI per la Gestione del Fondo di Garanzia, con la quale veniva comunicato al ricorrente l’esito della riunione del Fondo di Garanzia del 25/11/2022; - di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali, di quelli ivi richiamati e di quelli eventualmente non conosciuti, espressamente inclusi, ove occorra e per quanto di interesse, nei sensi esplicitati nel ricorso.

Giustizia amministrativa202304138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del provvedimento agevolativo concesso a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con richiesta di pagamento di un importo pari all’ESL, e relativa comunicazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la revoca dell’agevolazione concessa dal Fondo di garanzia per le PMI, deducendo violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 445/2000 e delle norme del Capo IV-bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, sviamento e ingiustizia manifesta. Sono stati inoltre dedotti la violazione dei principi di efficacia, trasparenza, buon andamento, proporzionalità, equità, certezza e sicurezza giuridica, buona fede e legittimo affidamento. In particolare, la controversia riguardava il mancato caricamento nei termini della documentazione sul Portale Telematico del Fondo, che la società aveva imputato a impedimenti informatici, sostenendo di avere comunque trasmesso la documentazione mediante PEC.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, poiché nel corso del giudizio Mediocredito Centrale ha annullato in autotutela il provvedimento di revoca impugnato. Dagli atti risultava che il Gestore aveva ritenuto meritevoli di accoglimento le giustificazioni della società, relative agli impedimenti informatici che avevano impedito il caricamento della documentazione sul portale e alla successiva trasmissione della stessa tramite PEC. Poiché l’annullamento dell’atto aveva integralmente soddisfatto l’interesse fatto valere dalla ricorrente, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della vicenda complessiva.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non attribuisce a tale norma un ruolo decisivo nella definizione della controversia.

  • d.P.R. n. 445/2000

    Indicato dalla ricorrente quale parametro della revoca impugnata, ma non esaminato nel merito a seguito della cessazione della materia del contendere.

  • Capo IV-bis della legge n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina dell’autotutela e dell’invalidità del provvedimento, senza esame di merito da parte del TAR.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla l’atto impugnato e tale sopravvenienza soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
  • L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere soltanto quando l’effetto caducatorio elimina integralmente l’utilità concreta richiesta con l’azione di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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