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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37187/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso presentata da un contribuente, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, per ottenere il rimborso del 90% dell'IRPEF trattenuta negli anni 1990, 1991 e 1992, assumendo di essere residente in un comune colpito dagli eventi sismici della Sicilia sud-orientale del dicembre 1990. La domanda era stata accolta in primo grado e la decisione confermata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme sul processo tributario e sulla sospensione necessaria, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso per la pendenza di un'indagine della Commissione europea sulla compatibilità con il diritto UE delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste per i soggetti colpiti da calamità naturali; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, sostenendo che la disposizione sopravvenuta escluderebbe comunque il beneficio per il contribuente, in quanto esercente attività d'impresa. Tuttavia, la Corte non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato un vizio preliminare della notificazione del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che nel fascicolo non risultavano gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notificazione del ricorso eseguita a mezzo posta; richiamando il proprio orientamento consolidato, ha affermato che la notifica postale si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario, documentata dall'avviso di ricevimento da allegare all'originale. In mancanza di tale prova, la notificazione deve considerarsi inesistente e il ricorso è inammissibile, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, poiché non si era instaurato un valido rapporto processuale nei confronti dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    base normativa dell'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF trattenuta in favore dei residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1990.

  • art. 39, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla sospensione del giudizio per pregiudizialità.

  • art. 295 c.p.c.

    invocato per sostenere la sospensione necessaria per pregiudizialità rispetto all'indagine europea.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    richiamati con riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato e alla verifica di compatibilità delle agevolazioni fiscali con il diritto dell'Unione.

  • artt. 11 e 12 del regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità di sospendere il giudizio in attesa della decisione della Commissione europea.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio processuale dedotto con il primo motivo di ricorso.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    norma sopravvenuta invocata dall'Agenzia come preclusiva del beneficio per i soggetti esercenti attività d'impresa.

  • art. 149, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per affermare che, nella notifica a mezzo posta, l'avviso di ricevimento va allegato all'originale per provare la consegna del plico.

  • art. 291 c.p.c.

    la Corte esclude la possibilità di rinnovazione della notifica quando questa sia inesistente per mancanza della prova di consegna.

Massime di principio

  • Nella notificazione del ricorso per cassazione eseguita a mezzo del servizio postale, la prova del perfezionamento della notifica richiede l'avviso di ricevimento attestante la consegna del plico al destinatario; la sola spedizione non è sufficiente.
  • La mancanza dell'avviso di ricevimento nell'originale del ricorso comporta l'inesistenza della notificazione e quindi l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando la notifica del ricorso è inesistente, non è consentita la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., perché manca un valido instaurarsi del rapporto processuale.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per vizio della notificazione, la Corte non esamina i motivi di merito o processuali dedotti dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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