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Sentenza

Sentenza n. 1687/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202502773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la delibera del CSM di mancato superamento della VII valutazione di professionalità e contro il conseguente decreto ministeriale, nonché la domanda risarcitoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organi amministrativi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il magistrato ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 160/2006, della circolare CSM n. 20691 dell’8 ottobre 2007 e dell’art. 80 del regolamento interno del CSM. Ha inoltre denunciato erronea valutazione dei fatti, difetto di proporzionalità, sviamento, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e violazione del legittimo affidamento. In particolare, ha sostenuto che il giudizio non positivo sulla capacità fosse sproporzionato e illogico perché fondato su un numero esiguo di provvedimenti rispetto alla produzione complessiva, che il CSM non avesse adeguatamente considerato gli indicatori positivi della capacità, quali produttività, sintesi, chiarezza e conferma dei provvedimenti nei gradi successivi, e che non fosse sufficiente la carenza di un solo indicatore. Ha contestato anche la rappresentatività del campione, l’utilizzo di un parere di minoranza del Procuratore Generale, l’omessa considerazione delle proprie osservazioni procedimentali, un presunto errore del relatore del CSM nella lettura di una sentenza e la lesione dell’affidamento derivante dalle precedenti valutazioni positive. Ha riproposto, infine, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla mancata maturazione dello scatto stipendiale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e, conseguentemente, la domanda risarcitoria. Ha ritenuto non censurabile la valutazione del CSM, fondata sull’esame di provvedimenti appartenenti a diverse tipologie delle funzioni GIP/GUP e caratterizzati, secondo l’organo di autogoverno, da carenze trasversali nella ricostruzione dei fatti, nella motivazione e nella valutazione autonoma delle questioni. La contestazione della rappresentatività quantitativa del campione è stata ritenuta non accoglibile anche perché non erano stati impugnati né i criteri generali di campionamento né gli atti che ne disciplinavano l’applicazione. Nel merito, il giudizio è stato considerato immune da illogicità, irragionevolezza, travisamento o arbitrarietà, vizi necessari per sindacare l’ampia discrezionalità del CSM in materia di valutazione della professionalità dei magistrati. Il Collegio ha affermato che, secondo la circolare CSM n. 20691/2007, la carenza significativa anche di una sola delle condizioni previste per il parametro della capacità può giustificare il giudizio di capacità carente e, quindi, la valutazione di professionalità non positiva; la carenza significativa di almeno due condizioni integra invece la capacità gravemente carente. È stata ritenuta legittima la valorizzazione di criticità riscontrate in un numero significativo di provvedimenti e in diverse tipologie decisorie, senza necessità che esse ricorrano in ogni atto. Il parere di minoranza del Procuratore Generale non è stato ritenuto decisivo, poiché il CSM se ne era espressamente discostato. È stata esclusa l’omessa considerazione delle difese procedimentali, risultando che il CSM aveva accolto alcune giustificazioni e motivatamente respinto le altre. È stata negata la lesione del legittimo affidamento, poiché ogni valutazione riguarda un autonomo periodo temporale e il CSM non è vincolato dalle precedenti valutazioni positive. L’asserito errore del relatore è stato ritenuto comunque non decisivo, mancando la prova di resistenza: gli altri elementi della delibera erano autonomamente sufficienti a sostenere il giudizio negativo. Le spese di appello sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 160/2006

    Disciplina la valutazione di professionalità dei magistrati; nel giudizio è stato richiamato anche l’indice dell’esito degli affari nei successivi gradi di procedimento e giudizio.

  • circolare CSM n. 20691 dell’8 ottobre 2007

    Il parametro della capacità è “carente” quando difetta significativamente, senza mancare del tutto, una delle condizioni previste per il giudizio positivo; il difetto significativo di “almeno due delle condizioni” comporta invece che il parametro sia “gravemente carente”.

    La carenza significativa anche di una sola condizione indicata tra gli indicatori della capacità può giustificare il giudizio di capacità carente e la conseguente valutazione di professionalità non positiva. La capacità può essere accertata mediante l’esame di atti acquisiti a campione e di quelli eventualmente prodotti dall’interessato.

  • circolare CSM P-2084 del 1° febbraio 2005

    Disciplina l’acquisizione a campione dei provvedimenti dei magistrati, anche con riferimento alle funzioni di GIP e GUP.

  • art. 80 regolamento interno sul funzionamento del CSM

    È stato invocato dall’appellante con riguardo alla prospettazione dei fatti e all’introduzione della discussione da parte del relatore; la censura è stata comunque ritenuta non decisiva per mancanza della prova che l’asserito errore avesse inciso sull’esito.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria collegata alla mancata valutazione positiva e al conseguente mancato scatto stipendiale è stata respinta in conseguenza dell’infondatezza dell’impugnazione principale.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nelle valutazioni di professionalità dei magistrati, il giudice amministrativo può sindacare l’apprezzamento del CSM soltanto in presenza di illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, incongruenza o arbitrarietà; non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo di autogoverno.
  • Quando la disciplina secondaria stabilisce che il parametro della capacità è carente se difetta significativamente una delle condizioni previste per il giudizio positivo, la carenza significativa di un solo indicatore può giustificare la valutazione di professionalità non positiva, senza necessità di una valutazione negativa di tutti gli altri indicatori.
  • La valutazione della capacità può fondarsi sull’esame a campione dei provvedimenti, purché le criticità emergano in modo significativo e trasversale rispetto alle diverse tipologie di atti esaminati; non è necessario che il difetto ricorra in ogni provvedimento prodotto dal magistrato.
  • La contestazione della rappresentatività del campione deve essere tempestivamente rivolta contro i criteri e gli atti che disciplinano la campionatura; in mancanza, non può essere rimessa in discussione soltanto in sede di impugnazione del giudizio finale.
  • Le precedenti valutazioni positive non determinano un affidamento vincolante sulla conferma del medesimo giudizio, poiché ciascuna valutazione di professionalità riguarda un autonomo periodo temporale e mira a verificare il mantenimento dello standard professionale.
  • Un vizio procedimentale non comporta l’annullamento dell’atto se il ricorrente non dimostra, mediante la prova di resistenza, che in sua assenza il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso e favorevole.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

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