Sentenza n. 4479/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 395 del 27 marzo 2019 con cui è stato pubblicato, ex art. 9 comma 1 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono stati, pertanto, ammessi a sostenere la prova orale, nonché l'elenco nominativo stesso, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusi ove occorra l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, con cui il Ministero ha reso noto che la prova scritta del corso-concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, per i candidati residenti in Sardegna, avrebbe avuto luogo il 13 dicembre 2018, con pubblicazione dei quadri di riferimento il giorno precedente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Giovanni Toma il 27 novembre 2019: - del Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 1205 del 1° agosto 2019 con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, nonché la stessa graduatoria allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente; - del Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 1229 del 7 agosto 2019 con cui è stata rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 approvata con decreto dipartimentale prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, nonché la stessa graduatoria allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente; - del provvedimento (di estremi ignoti) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 9 agosto 2019 con cui è stata pubblicata l'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente; - del provvedimento (di estremi ignoti) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 agosto 2019 con cui è stata pubblicata l'assegnazione ai ruoli regionali di 61 vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comprese le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata pubblicate sul sito del MIUR e i provvedimenti di estremi ignoti relativi ai singoli atti di nomina a Dirigente Scolastico per l'a.s. 2019/2020 dei concorrenti classificatisi in posizione utile per le assunzioni del predetto anno scolastico; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Giovanni Toma il 17 novembre 2020: - del Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 998 del 14 agosto 2020 con cui è stata ripubblicata con modifiche la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già pubblicata con Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 1229 del 7 agosto 2019, nonché la stessa graduatoria allegata, che costituisce parte integrante del decreto- n. 998 del 14 agosto 2020, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti; - dei provvedimenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui è stata pubblicata l'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso, a partire dal 1.9.2020 nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti; - di ogni altro atto presupposto, coordinato e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di non ammissione alla prova orale e successive graduatorie, assegnazioni ai ruoli regionali e nomine relative al concorso per dirigenti scolastici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dipartimentale che pubblicava l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici, nella parte in cui non comprendeva il suo nominativo, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato le successive graduatorie nazionali, le rettifiche delle graduatorie, gli atti di assegnazione ai ruoli regionali e le nomine dei vincitori, lamentando plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Dopo l'ordine di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, il ricorrente ha dichiarato all'udienza del 23 gennaio 2026 di non avere più interesse alla decisione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa dal difensore del ricorrente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, in considerazione della tardività della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e secondo il principio della soccombenza virtuale, essendo stato ritenuto il gravame manifestamente infondato sulla base della consolidata giurisprudenza del Tribunale. Le spese sono state compensate nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe quale norma processuale applicabile.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La tardiva dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la condanna del ricorrente alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, anche quando il giudizio viene definito senza una pronuncia di merito.
- Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può considerare la manifesta infondatezza del gravame sulla base della consolidata giurisprudenza formatasi sulla questione controversa.
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