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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32253/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva revocato, in relazione a una compravendita immobiliare e al relativo finanziamento, l’aliquota IVA agevolata al 4% per l’acquisto di casa di abitazione non di lusso e l’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili abitativi. In sede di legittimità la ricorrente ha dedotto tre censure: 1) l’inapplicabilità della firma digitale ad avvisi di accertamento cartacei e quindi la nullità degli atti per difetto di sottoscrizione; 2) il difetto di motivazione degli avvisi, ritenuti troppo generici e limitati al richiamo della disciplina astratta; 3) l’illegittimità degli avvisi per omessa attestazione di conformità delle copie analogiche e per mancanza di sottoscrizione in ogni pagina. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto valido l’uso della firma digitale per gli avvisi di accertamento nel regime temporale applicabile, escludendo che il limite previsto per le attività ispettive si estendesse agli atti impositivi. Ha poi considerato sufficiente la motivazione degli avvisi, perché essi indicavano in modo concreto il fatto costitutivo della pretesa, cioè il mancato trasferimento della residenza nell’immobile entro il termine previsto e, per il finanziamento, l’assenza dei presupposti della nota II-bis. Infine, ha escluso che la mancanza di attestazione di conformità o la mancata firma in ogni pagina determinassero di per sé l’invalidità degli atti, rilevando che la contestazione della conformità delle copie analogiche deve essere specifica, chiara e circostanziata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla sottoscrizione degli avvisi, ma la Corte ha escluso la nullità dell’atto per firma digitale nel regime applicabile.

  • art. 56 d.P.R. 633/1972

    richiamato come base normativa degli avvisi IVA; la Corte ha ritenuto infondati i motivi fondati sul difetto di sottoscrizione e di motivazione.

  • art. 20 d.P.R. 601/1973

    richiamato con riferimento all’imposta sostitutiva sul finanziamento; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’avviso di accertamento.

  • art. 21-septies L. 241/1990

    invocato per sostenere la nullità degli atti, ma non accolto dalla Corte.

  • artt. 23 e 24 d.lgs. 82/2005

    la firma digitale è stata considerata idonea per gli avvisi di accertamento; inoltre, in tema di copie analogiche di documenti informatici, la contestazione della conformità deve essere specifica e il disconoscimento deve essere espresso e circostanziato.

  • art. 2, comma 6, d.lgs. 82/2005

    nel periodo ratione temporis applicabile consente la sottoscrizione digitale degli avvisi di accertamento; il divieto di uso di strumenti informatici per le attività ispettive non si estende agli atti impositivi.

  • art. 7 L. 212/2000

    la motivazione dell’atto finanziario deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale requisito fosse soddisfatto.

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato per il contenuto minimo della motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione degli avvisi.

  • art. 10, comma 1, L. 212/2000

    la motivazione va letta in coerenza con il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente.

  • art. 23 d.lgs. 82/2005

    le copie analogiche del documento informatico hanno efficacia probatoria; se vi è attestazione di conformità serve querela di falso, mentre in mancanza è necessario un disconoscimento specifico, chiaro e circostanziato.

  • art. 2712 c.c.

    richiede, per il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche o analogiche, una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, con allegazione di elementi di non corrispondenza rispetto all’originale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’avviso di accertamento sottoscritto digitalmente non è nullo per difetto di sottoscrizione quando la normativa applicabile consente l’uso della firma digitale per gli atti impositivi; il limite relativo alle attività ispettive non si estende automaticamente agli avvisi di accertamento.
  • L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo è soddisfatto quando l’Amministrazione espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa in modo da consentire al contribuente di comprendere l’addebito e difendersi; non è richiesta, nella fase di emissione dell’atto, la prova piena dei fatti costitutivi della pretesa.
  • Quando la contestazione riguarda la conformità di una copia analogica di un documento informatico, il disconoscimento non può essere generico: deve indicare in modo specifico e circostanziato le difformità o le ragioni della non corrispondenza all’originale.
  • Se la copia analogica di un documento informatico è assistita da attestazione di conformità, per contestarne l’efficacia probatoria è necessaria la querela di falso; in mancanza di attestazione, è sufficiente il disconoscimento ma solo se espresso in termini chiari e puntuali.
  • In materia tributaria, la motivazione può essere considerata sufficiente anche attraverso il richiamo alla concreta situazione fattuale che integra il presupposto della decadenza dal beneficio fiscale, purché l’atto renda intellegibile al contribuente la ragione della revoca dell’agevolazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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