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Sentenza

Sentenza n. 6109/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Campania, sede di Napoli, Sez. VIII, n. 7390 del 12 novembre 2025 (non notificata), che ha respinto il ricorso (R.G. 2666/2025) per l'annullamento della nota del Comune di -OMISSIS- prot. 8121/2025 del 26 giugno 2025, recante il diniego di accesso a documenti amministrativi, e per la condanna dell'amministrazione all'ostensione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202601500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale del 26 giugno 2025 relativo ai titoli edilizi, agli atti di sanatoria e ai nulla osta riguardanti un fabbricato prossimo alla ferrovia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società ferroviaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

RFI ha impugnato la sentenza del TAR Campania-Napoli che aveva respinto i motivi aggiunti contro il diniego di accesso documentale. L’istanza del 18 marzo 2025 riguardava la documentazione edilizia e urbanistica relativa a un immobile di proprietà del controinteressato, inclusi gli atti concernenti i vincoli gravanti sull’area e l’eventuale nulla osta previsto dall’art. 60 d.P.R. 753/1980 per la fascia di rispetto ferroviaria. L’accesso era stato richiesto per difendere RFI in un giudizio civile relativo ai danni asseritamente prodotti all’immobile da vibrazioni e immissioni sonore ferroviarie, nel quale RFI aveva anche contestato la regolarità urbanistico-edilizia del fabbricato. Il Comune aveva negato l’accesso ritenendo non adeguatamente comprovato il nesso di strumentalità tra documenti e controversia, anche per l’erroneo riferimento nell’istanza ai dati di un diverso giudizio. In appello RFI ha dedotto che l’errore fosse meramente materiale, che il nesso risultasse dall’istanza e dalle osservazioni del controinteressato e che l’amministrazione non potesse valutare l’effettiva utilità probatoria dei documenti; in subordine, ha censurato la mancata richiesta di chiarimenti prima del diniego. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per la presentazione di una nuova istanza, oltre a sostenere la genericità della richiesta e l’assenza di un obbligo di interlocuzione istruttoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di improcedibilità: la nuova istanza e il successivo diniego erano autonomi, fondati su motivazioni differenti, e non determinavano né sostituzione del provvedimento originario né acquiescenza al precedente diniego. Nel merito, l’appello è stato accolto. L’istanza, pur non particolarmente perspicua, consentiva di individuare i documenti richiesti, l’immobile interessato, la controversia civile e il collegamento con la questione della regolarità edilizia e della fascia di rispetto ferroviaria. Tale strumentalità risultava inoltre dalle osservazioni del controinteressato, acquisite nel procedimento, che illustravano il contenzioso pluriennale tra le parti in ordine alla vicinanza dell’immobile alla ferrovia e alle immissioni sonore. L’amministrazione deve valutare la strumentalità necessaria in modo sostanziale e cooperativo, considerando complessivamente anche gli elementi acquisiti durante l’istruttoria. Il controllo deve limitarsi all’astratta pertinenza dei documenti rispetto alla situazione controversa e non può estendersi alla valutazione della loro effettiva utilità probatoria nel giudizio. Il diniego è stato annullato; il Comune è stato condannato a esibire e rilasciare copia dei documenti entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza e al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 7.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    L’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti sia necessaria, in senso funzionale e astratto, alla tutela di una situazione giuridica; l’amministrazione deve verificare la strumentalità necessaria senza sostituirsi al giudice nella valutazione dell’effettiva utilità probatoria.

  • art. 60 d.P.R. 753/1980

    La documentazione relativa all’eventuale nulla osta connesso alla fascia di rispetto ferroviaria rientrava tra gli atti astrattamente pertinenti alla controversia civile sulla regolarità e sulla collocazione dell’immobile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti della tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nell’accesso difensivo, l’onere motivazionale dell’istante è funzionale a consentire all’amministrazione di verificare la strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare; il diniego è legittimo solo quando tale verifica risulti impossibile.
  • Il giudizio dell’amministrazione sull’accesso difensivo deve limitarsi alla verifica dell’astratta pertinenza dei documenti rispetto alla controversia e non può estendersi alla valutazione della loro effettiva utilità probatoria o della fondatezza delle tesi difensive.
  • La strumentalità necessaria deve essere valutata con approccio sostanzialistico e cooperativo, considerando non solo il contenuto isolato dell’istanza, ma anche le informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria, comprese le osservazioni del controinteressato.
  • L’erronea indicazione nell’istanza degli estremi di una controversia non giustifica il diniego quando, considerando complessivamente l’istanza e gli elementi procedimentali acquisiti, sia comunque identificabile il collegamento tra documenti richiesti e giudizio cui l’accesso è funzionale.
  • La presentazione di una nuova istanza di accesso non determina di per sé la sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio contro un precedente diniego quando la nuova istanza e il relativo provvedimento abbiano oggetto e motivazione autonomi e non risulti univoca acquiescenza al diniego originario.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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