Cassazione Civile, Ordinanza n. 28508/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla condanna, in primo e secondo grado, di una società e di alcuni soggetti fisici, in solido e quali terzi chiamati, al pagamento di una somma in favore di un istituto di credito. Essi hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, chiedendo la cassazione della sentenza d’appello, la riforma della decisione di primo grado e, in subordine, la riduzione dell’importo condannato previa rinnovazione, riedizione o integrazione della consulenza tecnica d’ufficio contabile. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per erronea formulazione dei motivi o, in subordine, il rigetto. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in modo cumulativo e promiscuo, "violazione art. 360 co. I n. 3, 4 e 5 c.p.c.", nullità della consulenza tecnica d’ufficio, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omesso esame di un fatto decisivo e travisamento, ma senza specificare in modo chiaro e immediato quale dei motivi tipizzati dell’art. 360 c.p.c. fosse invocato per ciascuna doglianza e senza correlare le censure ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata. La Corte ha quindi valorizzato la genericità delle rubriche, la commistione di profili di fatto e di diritto e l’assenza di specificità delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non fossero riconducibili in modo immediato e inequivocabile a uno dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c. e che mancasse il requisito di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché i motivi erano formulati in modo generico, promiscuo e disarticolato, con indicazioni non pertinenti dell’"omesso esame di un fatto decisivo" e senza un’adeguata correlazione alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere articolato in censure riconducibili con immediatezza e chiarezza a uno dei motivi tassativi di impugnazione; non sono sufficienti formule generiche o cumulative che non consentano di individuare il vizio denunciato.
art. 366 c.p.c.
Il principio di specificità impone per ciascun motivo l’indicazione della rubrica, l’esposizione puntuale delle ragioni della censura e la precisa illustrazione delle considerazioni che giustificano la cassazione della sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c.
L’omesso esame deducibile in cassazione riguarda fatti storici decisivi, non atti istruttori o argomenti difensivi.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater e comma 1-bis
In caso di declaratoria che rende dovuto il contributo, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve consentire, già dalla rubrica e dallo sviluppo di ciascun motivo, di individuare in modo chiaro il vizio denunciato e la corrispondente previsione dell’art. 360 c.p.c.; una formulazione cumulativa o promiscuamente riferita a più numeri dell’articolo espone il ricorso a inammissibilità.
- Il requisito di specificità del ricorso impone che ogni censura sia autonomamente intellegibile e correlata ai passaggi della motivazione impugnata; non è sufficiente una critica disordinata che mescoli profili di fatto, di diritto e istruttori.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. può riguardare solo un fatto storico decisivo e non meri atti processuali, risultanze istruttorie o argomentazioni difensive.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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