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Sentenza

Sentenza n. 876/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. n. AOO_145/3552 del 19.4.2021 con la quale la Regione Puglia ha definitivamente rigettato l'istanza ex art. 104, n.t.a. p.p.t.r. presentata dalla ricorrente il 25.10.2019; - ove occorra, della p.e.c. del 19.4.2021 con cui l'A.r. ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. n. AOO_145/3552/'21; - della nota regionale prot. n. AOO_145/4247 del 1°.6.2020 recante comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241/'90 rispetto alla predetta istanza della ricorrente del 25.10.2019; - ove occorra, della p.e.c. del 1°.6.2020 con cui l'A.r. ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. n. AOO_145/4247/'20; - delle eventuali osservazioni – ove esistenti e comunque non conosciute dalla ricorrente – presentate dal Ministero della Cultura e dal Comune di Porto Cesareo; - ove occorra e comunque nei limiti dell'interesse fatto valere, della delibera G.r. n. 248/'21 con la quale l'A.r. ha approvato l'«Atto di Indirizzo e Coordinamento per l'espletamento dei procedimenti di cui all'art. 104 commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR», qui pure impugnato con i relativi allegati; - ove occorra e comunque nei limiti dell'interesse fatto valere, del parere (menzionato nella predetta delibera G.r. n. 248/'21, ma ignoto alla ricorrente) espresso dal Comitato-tecnico paritetico nella seduta dell'11 gennaio 2021; - ove occorra e comunque nei limiti dell'interesse fatto valere, del verbale (ove esistente e, in ogni caso, ignoto alla ricorrente) della riunione dell'11.1.2021 nel corso della quale il Comitato-tecnico paritetico ha approvato il predetto «Atto di Indirizzo e Coordinamento per l'espletamento dei procedimenti di cui all'art. 104 commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR»; - ove occorra e comunque nei limiti dell'interesse fatto valere, della predetta approvazione dell'«Atto di Indirizzo e Coordinamento per l'espletamento dei procedimenti di cui all'art. 104 commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR» da parte del Comitato-tecnico paritetico, avvenuta nella menzionata riunione dell'11.1.2021; - nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque con-nesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202100988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego regionale dell'istanza di rettifica degli elaborati del PPTR, nella parte in cui includeva alcuni terreni nel bene paesaggistico "Boschi" e nella relativa fascia di rispetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego regionale del 19 aprile 2021 relativo all'istanza presentata ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR, con la quale aveva chiesto la rettifica della cartografia paesaggistica per l'erronea inclusione dei propri terreni nel bene paesaggistico "Boschi" e nella correlata fascia di rispetto. Con il primo motivo ha dedotto l'incompetenza del dirigente regionale, sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto essere concluso dalla Giunta regionale in applicazione dell'art. 2, comma 8, della l.r. n. 20/2009, del principio del contrarius actus e delle norme sulla competenza, nonché vizi di perplessità, irrazionalità e contraddittorietà. Con il secondo motivo ha contestato la correttezza della perimetrazione paesaggistica, deducendo violazione della normativa forestale e paesaggistica, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e erronea valutazione dello stato dei luoghi. In particolare, ha sostenuto che l'area fosse priva di vegetazione arborea e arbustiva, presentasse soltanto un canneto costituito da specie alloctona invasiva e non fosse riconducibile alla nozione normativa di bosco. Ha inoltre lamentato che la Regione non avesse adeguatamente esaminato le relazioni tecniche prodotte né spiegato le ragioni del loro mancato accoglimento, fondando il diniego principalmente sulle ortofoto storiche e su asserite trasformazioni della vegetazione successive al 2011.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Ha respinto il primo motivo: l'art. 104 delle NTA del PPTR e la disciplina regionale distinguono tra una fase preliminare di esame dell'istanza di rettifica, volta a verificare l'eventuale erronea localizzazione o perimetrazione, e la fase successiva ed eventuale di effettiva modifica del PPTR. La competenza riservata alla Giunta regionale dall'art. 2, comma 8, della l.r. n. 20/2009 riguarda soltanto l'adozione finale della rettifica del piano, mentre il rigetto dell'istanza preliminare può essere adottato dal dirigente della struttura regionale competente, secondo la D.G.R. n. 248/2021. Ha invece accolto il secondo motivo. Il diniego non era adeguatamente sostenuto sotto il profilo istruttorio e motivazionale: a fronte delle specifiche allegazioni e della documentazione tecnica della società, la Regione si era limitata ad affermare la correttezza della perimetrazione e a richiamare ortofoto storiche, senza spiegare puntualmente perché le caratteristiche vegetazionali dedotte fossero compatibili con la qualificazione dell'area come bosco e senza indicare le ragioni tecnico-scientifiche del rigetto. Il riferimento a successive trasformazioni della vegetazione e a interventi eventualmente privi di autorizzazione paesaggistica non era dirimente rispetto alla verifica richiesta dall'art. 104 delle NTA, che imponeva di accertare la correttezza originaria della localizzazione e perimetrazione. Gli atti comunali prodotti in giudizio, nei quali erano state ritenute fondate le osservazioni sull'assenza di formazioni arbustive o arboree riconducibili al bosco o alla macchia, costituivano inoltre elementi contraddittori che confermavano la carenza dell'analisi regionale, senza consentire al giudice di sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni tecniche. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 104 NTA del PPTR

    Ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all’art. 38, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati del PPTR

    La disposizione disciplina una fase preliminare di verifica delle istanze di rettifica degli elaborati paesaggistici; la Regione deve accertare l'eventuale erronea localizzazione o perimetrazione e, solo se la richiesta risulta fondata, avviare la fase finalizzata all'effettiva modifica del piano.

  • art. 2 l.r. n. 20/2009

    le variazioni del PPTR seguono lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà. L’aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale

    La competenza della Giunta regionale riguarda l'adozione finale della modifica o rettifica del PPTR e non si estende al rigetto dell'istanza nella fase preliminare di verifica.

  • art. 5 l.r. n. 7/1997

    Le categorie di provvedimenti rientranti nelle funzioni e nella responsabilità dei dirigenti desunti dal comma 1, sono specificate, per le Aree e i Settori di competenza, dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propri atti deliberativi

    La disposizione consente alla Giunta regionale di specificare, con propri atti, le categorie di provvedimenti rientranti nella competenza dirigenziale; su tale base la D.G.R. n. 248/2021 ha attribuito alla struttura regionale competente l'esame e il rigetto delle istanze ex art. 104 NTA.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi era parte del procedimento, ma il giudizio di annullamento si è fondato principalmente sul difetto di istruttoria e motivazione del diniego finale.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il provvedimento di rigetto doveva esporre in modo puntuale le ragioni tecniche del mancato accoglimento delle risultanze documentali e delle contestazioni sulla qualificazione dell'area come bosco.

  • art. 143 d.lgs. n. 42/2004

    La disciplina del piano paesaggistico è stata richiamata nel quadro normativo della controversia, ma la decisione non ne ha tratto una specifica regola ulteriore rispetto all'obbligo di verificare la corretta perimetrazione del bene paesaggistico.

Massime di principio

  • La competenza della Giunta regionale prevista per l'adozione o la modifica finale di un piano paesaggistico non si estende automaticamente al rigetto delle istanze preliminari con cui i privati chiedono la rettifica degli elaborati cartografici; in assenza di una diversa previsione normativa, tale fase può essere attribuita alla struttura dirigenziale competente.
  • Il procedimento di rettifica della cartografia di un piano paesaggistico si articola in una fase preliminare di verifica dell'erronea localizzazione o perimetrazione e in una fase eventuale di effettiva modifica del piano. Solo la seconda fase richiede l'adozione dell'atto di pianificazione da parte dell'organo competente alla modifica del piano.
  • Quando il privato contesta, mediante specifica documentazione tecnica, la riconducibilità di un'area a un bene paesaggistico, l'amministrazione non può limitarsi a richiamare genericamente la correttezza della perimetrazione o le ortofoto utilizzate, ma deve confrontarsi puntualmente con le risultanze contrarie e spiegare le ragioni tecnico-scientifiche del loro eventuale mancato accoglimento.
  • Nel procedimento di rettifica della perimetrazione di un bene paesaggistico, il riferimento a trasformazioni dei luoghi successive alla formazione della cartografia non sostituisce la necessaria verifica della correttezza originaria della localizzazione o perimetrazione e non consente di eludere le contestazioni relative all'effettiva consistenza dei presupposti del vincolo.
  • La presenza di risultanze tecniche e amministrative contraddittorie impone un supplemento istruttorio e una motivazione rafforzata, ma non autorizza il giudice amministrativo a sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni tecniche di sua competenza.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiPiani regolatori e variantiMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaIncompetenza

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