Sentenza n. 1411/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione - del Decreto di revoca del permesso di soggiorno del 25.06.2024, avente prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 04.12.2025, con cui il Questore della Provincia di Milano ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS-rilasciato in data 10.03.2016 dalla Questura di Milano e ha conseguentemente rigettato l’istanza di aggiornamento del suddetto permesso presentata dal ricorrente in data 05.08.2023 tramite kit postale avente assicurata n. -OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e conseguente rigetto dell'istanza di aggiornamento del titolo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Milano ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato nel 2016, e ha respinto la domanda di aggiornamento presentata nel 2023. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria nella valutazione della propria pericolosità sociale e per omessa o insufficiente considerazione dei rapporti familiari, della durata del soggiorno, dell’attività lavorativa e del livello di integrazione raggiunto. In particolare, ha contestato il bilanciamento tra esigenze di ordine e sicurezza pubblica e tutela dell’unità familiare. L’amministrazione ha fondato la revoca sull’esistenza di un procedimento penale pendente per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie e dei figli minorenni, relativamente a condotte reiterate protrattesi per un lungo periodo, nonché sull’allontanamento del ricorrente dalla casa familiare disposto dal Tribunale per i minorenni di Milano.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure esaminate congiuntamente. Ha rilevato che l’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 impedisce il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e impone di considerare anche durata del soggiorno, inserimento sociale, familiare e lavorativo; il comma 7 consente la revoca quando vengano meno le condizioni per il rilascio. Nel caso concreto, il giudizio di pericolosità è stato ritenuto sorretto da un’istruttoria puntuale, basata su un procedimento penale per gravi e reiterati maltrattamenti e lesioni ai danni di familiari conviventi, compresi minori, e sul provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Il giudice ha precisato che la valutazione amministrativa di pericolosità sociale non richiede una sentenza penale definitiva di condanna. Ha inoltre ritenuto che l’amministrazione avesse esaminato i legami familiari, la situazione lavorativa e la durata del soggiorno, ma avesse ragionevolmente attribuito prevalenza alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, considerando recessiva la protezione dell’unità familiare in ragione della gravità, reiterazione e matrice domestica delle condotte contestate. La lunga permanenza in Italia e la disponibilità di un lavoro non sono state ritenute decisive, poiché i fatti evidenziavano l’assenza di un’effettiva integrazione sociale intesa come adesione ai modelli comportamentali dell’ordinamento e della civile convivenza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988 n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982 n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero
La valutazione della pericolosità sociale deve considerare anche durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo; tali elementi devono essere ponderati con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998
Consente la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo quando vengano meno le condizioni richieste per il rilascio, compresa l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
art. 572, commi 1 e 2, c.p.
Norma penale richiamata per individuare la gravità delle imputazioni di maltrattamenti in famiglia considerate nel giudizio amministrativo di pericolosità sociale.
artt. 582 e 585 c.p., in relazione all’art. 576, n. 5, e all’art. 577, comma 1, n. 1, c.p.
Norme penali richiamate in relazione all’imputazione per lesioni personali aggravate ai danni dei figli minorenni.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, ricorrendo l’integrità del contraddittorio e l’esaustiva trattazione delle questioni.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando vengano meno le condizioni richieste per il rilascio, inclusa l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
- La valutazione amministrativa di pericolosità sociale può fondarsi su un procedimento penale pendente e su puntuali risultanze istruttorie; non è necessario che sia intervenuta una sentenza penale definitiva di condanna.
- Nel valutare la pericolosità sociale dello straniero, l’amministrazione deve considerare anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, procedendo a un concreto bilanciamento con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
- La lunga permanenza sul territorio nazionale, la disponibilità di un lavoro e l’esistenza di legami familiari non prevalgono automaticamente sulle esigenze di sicurezza pubblica quando le condotte contestate siano gravi, reiterate e commesse in ambito familiare ai danni del coniuge e di figli minorenni.
- La valutazione dell’inserimento sociale non si esaurisce nella durata del soggiorno, nell’attività lavorativa o nella presenza di un nucleo familiare, ma può tener conto dell’adesione effettiva ai modelli comportamentali dell’ordinamento e ai canoni della civile convivenza.
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