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Sentenza

Sentenza n. 15848/2026 - Roma, Sezione 4B

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l''annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare: A) dell''elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l''accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l''a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 18/07/2023 dall''Università degli Studi di Foggia, all''esito dell''espletamento del test preselettivo, nella parte in cui esclude i predetti ricorrenti; B) dell''elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l''accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l''a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 31/08/2023 dall''Università degli Studi di Foggia, all''esito dell''espletamento della prova scritta, nella parte in cui, non includendo i ricorrenti tra gli ammessi a sostenere la predetta prova scritta non li ha contemplati per l''ammissione alla prova orale calendarizzata per il 12/09/2023; C) dell''elenco degli esiti della prova orale Secondo Grado TFA Sostegno VIII Ciclo pubblicato il 12/09/2023, nella parte in cui, non includendo i ricorrenti tra gli ammessi a sostenere la predetta prova orale, non li ha contemplati; D) del Bando di accesso al Corso TFA Sostengo VIII ciclo dell''Università degli studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado, decreto del Rettore n 176/2023, pubblicato nel sito istituzionale, recante indizione delle procedure selettive per l''ammissione a detto corso TFA Sostegno, nella parte in cui prevedono l''ammissione alla prova scritta dei candidati idonei risultati idonei al test preselettivo in numero pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede, determinando così l''esclusione dei ricorrenti; E) del decreto del Ministro dell''università e della ricerca del 30 maggio 2023, n. 694, con il quale si autorizza, per l''a.a. 2022/2023 l''attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell''infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e nella scuola secondaria di II grado, ivi fissando il calendario delle prove e l''allegata tabella A con l''indicazione dei posti disponibili e delle sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi; F) del decreto del Ministro dell''università e della ricerca di concerto con il Ministro dell''Istruzione e del Merito del 29 maggio 2023, n. 691, con il quale, per l''accesso all''ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l''a.a. 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura del 35% dei posti disponibili per i soggetti individuati dal comma 2 dell''art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente “Norme transitorie per l''accesso al concorso e per l''immissione in ruolo”; G) del D.I. 7 agosto 2020 n. 90, nonché del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92, nella parte in cui disciplinano le modalità di accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, prevedendo l''ammissione alle prove scritte di un numero di candidati risultati idonei al test preselettivo pari al doppio dei posti previsti in ciascun Ateneo; H) qualora occorra, del DM. 10 settembre 2010, come modificato e integrato dal D.M. 23 marzo 2013 n. 18, recante la disciplina generale dei percorsi abilitativi all''insegnamento; I) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti; per l'accertamento e/o la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta e orale in sessione suppletiva, da predisporsi a cura dell''Ateneo resistente, per la selezione all''accesso al TFA Sostegno VIII ciclo dell''Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado e, occorrendo, all''iscrizione al Corso universitario de quo; conseguentemente per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta e orale di accesso al percorso formativo de quo, in sessione suppletiva da predisporsi a cura dell''Ateneo resistente, per l''accesso al TFA Sostegno VIII ciclo dell''Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado e, occorrendo, all''iscrizione al Corso universitario de quo anche quale risarcimento in forma specifica, siccome i predetti ricorrenti hanno tutti sostenuto la prova preselettiva suddetta, così come viziata da molteplici domande con risposte errate e/o ambigue e/o impossibili; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fiore Francesco il 10/11/2023: Per l'annullamento e/o la riforma: A) degli esiti della prova scritta e, quindi, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 31/08/2023 dall'Università degli Studi di Foggia, all'esito dell'espletamento della prova scritta (elenco che non include gli odierni ricorrenti essendo stati esclusi dalla stessa); B) degli esiti della prova orale e, quindi, dell'elenco dei candidati risultati “ammessi” a seguito dell'espletamento della predetta prova per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 12/09/2023 dall'Università degli Studi di Foggia (elenco che non include gli odierni ricorrenti essendo stati esclusi dalla stessa); C) degli esiti della valutazione titoli avvenuta in data 06/09/2023, nonché successiva integrazione alla stessa del 11/09/2023, nonché successiva rettifica del 06/10/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado; D) dell'elenco dei candidati con riserva del 35%, del 27/09/2023, nonché della successiva rettifica del 03/10/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado; E) dell'avviso relativo alle prove scritte e alle prove orale suppletive per la Scuola Secondaria di II grado TFA Sostegno VIII Ciclo, A.A. 2022-2023 del 20.09.2023, nonché del conseguente aggiornamento del 06/10/2023; F) degli esiti della prova scritta suppletiva di cui al predetto avviso al punto E) e, quindi, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale suppletiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 12/10/2023 dall'Università degli Studi di Foggia; G) degli esiti della prova orale suppletiva di cui al predetto avviso al punto E) e, quindi, dell'elenco dei candidati risultati “ammessi” a seguito dell'espletamento della predetta prova suppletiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 16/10/2023 dall'Università degli Studi di Foggia; H) degli esiti della valutazione titoli relativi ai candidati ammessi alle prove suppletive di cui sopra, avvenuta in data 04/10/2023, nonché successiva pubblicazione del 14/10/2023 per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado; I) del Decreto Approvazione Atti concorso per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado, VIII Ciclo ordinario, a.a. 2022/2023, del 20/10/2023, dell'Università degli studi di Foggia (decreto Rettore 828/2023 prot n. 51577); L) della graduatoria finale del 20/10/2023 relativa agli ammessi e idonei ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola Secondaria di II Grado, VIII Ciclo ordinario, a.a. 2022/2023 dell'Università degli Studi di Foggia (decreto Rettore 828/2023 prot n. 51577); nonché di tutti gli altri atti precedenti e presupposti, peraltro già impugnati nell'atto di ricorso introduttivo, di seguito meglio specificati: 1) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2022/2023 (TFA Sostegno VIII ciclo), Scuola Secondaria di Secondo grado, pubblicato in data 18/07/2023 dall'Università degli Studi di Foggia, all'esito dell'espletamento del test preselettivo, nella parte in cui, rettificando il precedente elenco degli ammessi alla prova scritta pubblicato in data 10/07/2023, escludendo i candidati con punteggio pari a 21/30 già risultati ammessi in occasione della prima pubblicazione della graduatoria; 2) del Bando di accesso al Corso TFA Sostengo VIII ciclo dell'Università degli studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado, decreto del Rettore n 176/2023, pubblicato nel sito istituzionale, recante indizione delle procedure selettive per l'ammissione a detto corso TFA Sostegno, nella parte in cui prevedono l'ammissione alla prova scritta dei candidati idonei risultati idonei al test preselettivo in numero pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede, determinando così l'esclusione dei ricorrenti; 3) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 maggio 2023, n. 694, con il quale si autorizza, per l'a.a. 2022/2023 l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e nella scuola secondaria di II grado, ivi fissando il calendario delle prove e l'allegata tabella A con l'indicazione dei posti disponibili e delle sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi; 4) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito del 29 maggio 2023, n. 691, con il quale, per l'accesso all'ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura del 35% dei posti disponibili per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente “Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo” ; 5) del D.I. 7 agosto 2020 n. 90, nonché del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92, nella parte in cui disciplinano le modalità di accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, prevedendo l'ammissione alle prove scritte di un numero di candidati risultati idonei al test preselettivo pari al doppio dei posti previsti in ciascun Ateneo; 6) qualora occorra, del DM. 10 settembre 2010, come modificato e integrato dal D.M. 23 marzo 2013 n. 18, recante la disciplina generale dei percorsi abilitativi all'insegnamento; 7) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti; Per l'accertamento e/o la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alle prove scritte, orali suppletive e, in caso e per l'effetto del loro superamento, validare il risultato positivo conseguito e, dunque, l'ammissione al corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado ovvero, in qualità di idonei, dunque sovrannumerari per il ciclo successivo, l'ammissione al TFA Sostegno IX Ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado; Conseguentemente per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere le prove scritte, orali suppletive e, in caso e per l'effetto del loro superamento validare il risultato positivo conseguito e, dunque, l'ammissione al corso TFA Sostegno VIII ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado ovvero, in qualità di idonei, dunque sovrannumerari per il ciclo successivo, l'ammissione al TFA Sostegno IX Ciclo dell'Università degli Studi di Foggia, Scuola Secondaria di Secondo grado;

Giustizia amministrativa202312179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dei candidati dalle prove successive della selezione per il TFA sostegno VIII ciclo dell’Università di Foggia e atti presupposti, compresi il bando, le graduatorie e gli esiti delle prove

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (università e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, aspiranti docenti per la specializzazione sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado per l’a.a. 2022/2023, hanno contestato l’elenco del 18 luglio 2023 che li escludeva dalla prova scritta dopo la rettifica dell’elenco inizialmente pubblicato il 10 luglio. L’Ateneo aveva modificato la soglia di ammissione, portandola a 21,5/30, dopo aver rilevato che per un quesito erano state indicate due risposte contemporaneamente corrette. I ricorrenti hanno dedotto violazione del bando e dell’art. 6 del d.m. 30 settembre 2011, dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, par condicio, trasparenza, imparzialità e meritocrazia, nonché eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria ed erroneità dei presupposti. Hanno sostenuto che la lex specialis imponeva una sola risposta corretta per ciascun quesito e che, oltre a quello rettificato, altri tre quesiti erano errati, ambigui o privi di un’unica risposta scientificamente corretta. Con motivi aggiunti hanno impugnato gli esiti delle prove, la valutazione dei titoli, gli elenchi di candidati ammessi con riserva, le prove suppletive e la graduatoria finale, deducendo illegittimità derivata dalle medesime censure e chiedendo l’ammissione a prove suppletive e, in caso di superamento, al corso dell’VIII ciclo o, in alternativa, al IX ciclo.

La decisione

Per quattordici ricorrenti che avevano dichiarato di non avere più interesse, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; le spese sono state compensate nei loro confronti. Per gli altri ricorrenti, il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha richiamato l’orientamento secondo cui la formulazione dei quesiti e l’individuazione delle risposte corrette attengono alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono sindacabili solo entro i limiti dell’attendibilità obiettiva e dell’assenza di manifesta incongruenza o travisamento. La relazione istruttoria dell’amministrazione e quella tecnica del CINECA del 28 settembre 2023 hanno fornito, secondo il TAR, adeguate ragioni per ritenere i quesiti attinenti al programma e non manifestamente illogici o irragionevoli. Il giudice ha inoltre ritenuto legittima la rettifica del quesito e il conseguente ricalcolo dei punteggi, adottati durante la procedura per correggere l’attribuzione errata delle risposte e salvaguardare il buon andamento e la selezione meritocratica. I motivi aggiunti sono stati respinti perché fondati sulla sola illegittimità derivata dalle censure già ritenute infondate. È stata segnalata, senza definirla nel dispositivo, l’inammissibilità del ricorso collettivo per la diversità dei punteggi e delle posizioni dei candidati. I restanti ricorrenti sono stati condannati in solido? No: il dispositivo condanna i restanti ricorrenti al pagamento delle spese legali, liquidate complessivamente in 2.000 euro, oltre accessori se dovuti; le spese sono state compensate per i ricorrenti per i quali è stata dichiarata l’improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    a fronte della pretesa di conservazione del risultato conseguito dal ricorrente per aver adottato una risposta errata ma riconosciuta per sbaglio come giusta dal sistema, si deve anteporre l’interesse dell’amministrazione a perseguire il buon andamento di cui all’art. 97 Cost., tendente al conseguimento del merito nelle procedure concorsuali.

    La correzione, durante la procedura, dell’errore nell’individuazione della risposta esatta e il ricalcolo dei punteggi sono giustificati dall’interesse al buon andamento e alla corretta selezione meritocratica.

Massime di principio

  • La formulazione dei quesiti di una selezione e l’individuazione delle risposte corrette rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione; il sindacato del giudice amministrativo non può sostituire la valutazione degli organi competenti ed è limitato ai casi di inattendibilità obiettiva, manifesta incongruenza o travisamento dei presupposti.
  • In una prova a quiz, la presenza di risposte apparentemente plausibili come distrattori non rende di per sé illegittimo il quesito, se esse sono funzionali a verificare la capacità del candidato di individuare l’unica risposta effettivamente corretta.
  • Durante una procedura selettiva, l’amministrazione può rettificare un quesito e ricalcolare i punteggi quando sia stata individuata un’errata attribuzione della risposta corretta, purché la rettifica sia adeguatamente giustificata e diretta ad assicurare il buon andamento e la corretta valutazione del merito.
  • La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso limitatamente a tale parte.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesseEccesso di potere

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