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Sentenza

Sentenza del 31/03/2015 n. 702 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IRPEF - Plusvalenza - Cessione di area edificabile in cambio di fabbricato da costruire - Contratto di permuta - Plusvalenza - Imponibilità al momento della conclusione del contratto - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione è stata esclusa. La plusvalenza non si realizza al momento della conclusione del contratto di permuta, ma soltanto quando vengono realizzati e consegnati i beni immobiliari ricevuti in cambio. Solo con la consegna del cespite può ritenersi effettivamente percepito il corrispettivo necessario per determinare e assoggettare a imposizione la plusvalenza.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il momento impositivo della plusvalenza IRPEF derivante dalla cessione di un'area edificabile effettuata mediante contratto di permuta, con controprestazione costituita da fabbricati ancora da costruire. L'Amministrazione riteneva che la plusvalenza fosse imponibile già alla stipula del contratto di permuta. Il contribuente sosteneva invece che la plusvalenza non fosse ancora realizzata, poiché il corrispettivo consisteva in beni futuri non ancora costruiti né consegnati.

Norme richiamate

  • Disciplina IRPEF delle plusvalenze immobiliari

    La plusvalenza è imponibile quando si verifica una effettiva percezione del corrispettivo. Nel caso di permuta con fabbricati da costruire, tale momento coincide con la realizzazione e consegna dei beni, non con la mera stipula del contratto.

  • Contratto di permuta

    La permuta di un'area edificabile contro beni immobili futuri non determina automaticamente la realizzazione fiscale della plusvalenza alla data del contratto, se il bene ricevuto in cambio non è ancora venuto a esistenza e non è stato consegnato.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, la stipula di un contratto non coincide necessariamente con il momento di realizzazione della plusvalenza: occorre verificare quando il corrispettivo sia effettivamente percepito o acquisito.
  • Quando il corrispettivo della cessione è costituito da beni futuri, la plusvalenza può essere tassata solo quando tali beni sono stati realizzati e consegnati, purché questa sia la struttura effettiva dell'operazione.
  • Nei contratti di permuta immobiliare è essenziale distinguere tra il perfezionamento giuridico dell'accordo e l'effettiva disponibilità del bene ricevuto in cambio.
  • La data di imposizione deve essere individuata sulla base della concreta esigibilità e disponibilità economica del corrispettivo, non soltanto sulla base della data dell'atto notarile.

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