Sentenza del 30/06/2017 n. 633 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Iva - Esercizio di attività extralberghiere - Assoggettabilità ad Iva - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione, con sentenza n. 6501 del 2014, ha affermato l'assoggettabilità ad IVA al 10% delle attività di esercizio extralberghiero di case e appartamenti per vacanze, escludendo l'applicazione dell'imposta di registro prevista per le locazioni. Il testo non indica l'esito processuale formale del ricorso né specifica le parti coinvolte.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale delle attività extralberghiere consistenti nell'esercizio di case e appartamenti per vacanze. La Corte ha ritenuto che tali attività, per le modalità organizzate con cui vengono esercitate, non configurino una semplice locazione immobiliare. Di conseguenza, non sono soggette all'imposta di registro propria dei contratti di locazione, ma costituiscono prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA con aliquota del 10%.
Norme richiamate
IVA sulle prestazioni di servizi ricettivi
L'attività extralberghiera organizzata di case e appartamenti per vacanze è trattata come prestazione di servizi ricettivi imponibile ai fini IVA.
Imposta di registro sui contratti di locazione
L'imposta di registro non si applica quando l'attività non costituisce una semplice locazione, ma un'attività ricettiva extralberghiera.
Massime di principio
- Per distinguere una locazione da un'attività ricettiva occorre valutare la concreta organizzazione del servizio e non soltanto il contenuto formale del contratto.
- La presenza di servizi tipici dell'ospitalità, gestione organizzata e messa a disposizione dell'immobile per soggiorni temporanei può far qualificare l'attività come prestazione di servizi soggetta a IVA.
- La mera concessione del godimento di un immobile, senza servizi ricettivi organizzati, tende invece a configurare una locazione soggetta al relativo regime dell'imposta di registro.
- L'aliquota IVA e il trattamento fiscale devono comunque essere verificati alla luce della normativa vigente e delle caratteristiche effettive dell'attività esercitata.
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