Cassazione Penale, Sentenza n. 20259/2024 del 22/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 12/12/2023 che aveva respinto la sua richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze di condanna a suo carico (Tribunale di Rimini 21/02/2023; Tribunale di Ravenna 08/03/2022; Tribunale di Ravenna 16/09/2022; Tribunale di Torino 15/11/2022). Ha sostenuto che i reati sono di natura analoga, posti in un arco temporale limitato e con modalità sovrapponibili, che il giudice della cognizione aveva già riconosciuto la continuazione per molte delle fattispecie e che tale riconoscimento dovrebbe estendersi in esecuzione; ha inoltre dedotto che la dosimetria della pena e le attenuanti generiche erano state mutuati dalla sentenza di Ravenna, con valore ai fini dell'incidente di esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione del giudice dell'esecuzione è conforme alla giurisprudenza consolidata: per riconoscere la continuazione in sede esecutiva occorrono indici concreti di un disegno criminoso unitario (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, e la programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali al momento del primo fatto). Il giudice dell'esecuzione ha trovato elementi di estemporaneità e diversità strutturale tra le condotte, con conseguente mancata prova di programmazione unitaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere inconferente rispetto al provvedimento impugnato, dato che l'ordinanza aveva escluso in radice l'esistenza del disegno criminoso e non si era limitata a valutare solo le questioni di dosimetria o attenuanti. La Corte ha confermato che le statuizioni di continuazione già decise in sede di cognizione restano ferme laddove il giudice dell'esecuzione è andato oltre la propria cognizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per il giudizio in sede di esecuzione: distanza temporale e diversità strutturale delle condotte sono indici utilizzabili per escludere la sussistenza di un disegno criminoso unitario
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza richiamata che elenca i criteri per il riconoscimento della continuazione anche in sede esecutiva: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programma di vita, e la necessità che i reati successivi siano stati programmati almeno nelle linee essenziali
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che la contraddittorietà deve essere interna alla decisione impugnata per costituire motivo di ricorso per cassazione
art. 619 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che non comporta annullamento il fatto che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato su vicende non devolute alla sua cognizione, quando ciò non incide sulle statuizioni già emesse in sede di cognizione
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata in relazione al dissenso del pubblico ministero sull'istanza del ricorrente; la Corte ha rilevato che il motivo relativo a tale dissenso era inconferente rispetto alla decisione impugnata
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
decreto "Cura Italia" / decreto "Salva Italia" (misure per la pandemia)
Richiamato nei fatti: il giudice ha ritenuto non credibile che, in epoca anteriore (2017), il ricorrente avesse già programmato reati connessi alla percezione indebita di erogazioni previste da tali decreti
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione occorre dimostrare concreti indicatori di un disegno criminoso unitario: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità concordanti, sistematicità e la programmazione futura almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato
- La valutazione del giudice dell'esecuzione è autonoma rispetto a quella dei giudici della cognizione: possono emergere motivi diversi che portano a esiti differenti, purché motivati e conformi ai criteri giurisprudenziali
- La semplice somiglianza tra reati o la loro commessa in un periodo di tempo non sufficiente a provare la continuazione: va provata la volontà programmatoria e la prevedibilità dei reati successivi al momento del primo illecito
- Motivi di ricorso che non si confrontano con le ragioni effettivamente adottate dal giudice (aspecificità o inconferenza) sono inammissibili
- La contraddittorietà denunciata in cassazione deve essere interna alla decisione impugnata per essere rilevante ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. e) c.p.p.
- Se il giudice dell'esecuzione si pronuncia su aspetti non devoluti, le statuizioni già consolidate in sede di cognizione restano in vigore per le parti non rimesse in discussione
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