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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33706/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari del 28 febbraio 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Foggia il 20 novembre 2023 alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, per due distinti episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsti dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Manfredonia fino al 4 novembre 2022. L'unico motivo di ricorso riguardava il diniego delle attenuanti generiche. La difesa censurava la mancata concessione del beneficio, ma la Corte di appello aveva motivato il diniego valorizzando l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, i numerosi precedenti penali, anche specifici, e la prosecuzione dell'attività delittuosa mentre l'imputato si trovava agli arresti domiciliari per un reato della stessa specie. Secondo la Corte di cassazione, la difesa si limitava a contrapporre una diversa valutazione di merito, non consentita nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha considerato razionale e non illogica la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sull'assenza di elementi favorevoli e sulla reiterazione della condotta criminosa, anche durante gli arresti domiciliari per un reato analogo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. All'imputato sono state poste a carico le spese del procedimento e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La condanna riguardava due distinti episodi del reato previsto dalla disciplina degli stupefacenti per fatti qualificati ai sensi del comma 5.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e, salvo quanto previsto dalla norma, di una somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso concreto tale somma è stata fissata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice indica elementi concreti sfavorevoli, quali l'assenza di fattori meritevoli di positivo apprezzamento, i precedenti penali anche specifici e la reiterazione della condotta criminosa durante l'esecuzione di una misura cautelare per un reato della stessa specie.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione razionale del giudice di merito una diversa valutazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
  • La prosecuzione dell'attività delittuosa mentre l'imputato è sottoposto agli arresti domiciliari per un reato analogo costituisce elemento sfavorevole idoneo a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche, se valutato insieme agli altri dati personali e giudiziari.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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