Cassazione Civile, Sentenza n. 19645/2020 del 21/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della intimazione di pagamento (e delle successive notificazioni) per presunta nullità della notificazione della cartella di pagamento prodromica, in quanto quest'ultima non avrebbe indicato il nominativo e la residenza della persona fisica legale rappresentante della società; dedotta violazione di norme sul rito e omessa/difettosa motivazione della sentenza di appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente ritenuto legittima la notificazione effettuata secondo l'art.140 c.p.c. (affissione dell'avviso di deposito all'albo comunale ai sensi dell'art.60 DPR n.600/1973) dopo l'accertata irreperibilità della società nel comune dell'ultimo domicilio fiscale conosciuto e l'assenza del nominativo del rappresentante nell'atto impositivo. I motivi di cassazione (mancanza di motivazione, giudicato interno, omesso esame di fatto, violazione norme sulle notifiche) sono stati ritenuti inammissibili o infondati; la Società ricorrente è stata condannata alle spese e ad altri oneri processuali
Norme richiamate
art. 140 cod. proc. civ.
La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alla notifica mediante affissione dell'avviso di deposito all'albo comunale ex art.140 c.p.c. quando le notifiche ordinarie alla sede e al rappresentante risultino impraticabili
art. 145 cod. proc. civ.
Principio secondo cui la notifica agli enti va eseguita presso la sede (domicilio fiscale); solo se impossibile si ricorre alla notifica al rappresentante e, in ultima ratio, all'art.140
artt. 138, 139, 141 cod. proc. civ.
Norme richiamate come modalità alternative di notificazione alla persona fisica che rappresenta l'ente quando la notifica alla sede non è possibile
art. 60 DPR 29 settembre 1973 n.600 (lett. e) e 1° comma)
Norma fiscale che prevede la procedura di notificazione (affissione dell'avviso di deposito all'albo comunale) quando l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale; applicata per perfezionare la notifica in caso di irreperibilità
art. 111 Costituzione
Richiamato quanto alla ragionevole durata del processo e al potere della Corte di correggere motivazioni omesse se la soluzione giuridica è corretta e non richiede nuovi accertamenti di fatto
art. 384 c.p.c. (richiamato in chiave costituzionale)
Richiamato come base per il potere della Cassazione di enunciare le ragioni di diritto a sostegno di una decisione anche in presenza di carenza motivazionale quando non sono necessari nuovi accertamenti di fatto
art. 360 cod. proc. civ. (1° comma, nn. 3,4,5)
Norma di ammissibilità dei motivi di cassazione: i vizi denunciati (violazione di norme, omessa rilevazione del giudicato interno, omesso esame di fatto) sono stati valutati e in parte ritenuti inammissibili o infondati secondo i parametri di cui all'art.360
art. 342 cod. proc. civ.
Riferimento alla doglianza sul giudicato interno: la Corte ha ritenuto che la questione relativa all'indicazione del rappresentante era stata devoluta in appello e quindi correttamente esaminata
d.lgs. 546/1992 (art. 36 e art. 53)
Richiamati nei motivi di ricorso relativi a presunte violazioni procedurali in materia tributaria; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze basate su tali articoli
d.P.R. n.115 del 2002 art.13 comma 1-quater comma 1-bis
Richiamato nella parte finale con riferimento agli effetti processuali e all'obbligo di versamento da parte del ricorrente (presupposti per il versamento del doppio)
Massime di principio
- La notifica degli atti tributari a persone giuridiche deve prioritariamente essere eseguita presso la sede (domicilio fiscale) ai sensi dell'art.145 c.p.c.; se questa modalità è impossibile, va notificato al rappresentante legale secondo le norme ordinarie; solo in ultima ratio è legittima la notifica mediante affissione all'albo comunale ex art.140 c.p.c. coordinata con l'art.60 DPR n.600/1973
- L'assenza nel titolo impositivo del nominativo del legale rappresentante può giustificare il ricorso alla procedura prevista dall'art.140 c.p.c. se risulta altresì l'impossibilità di eseguire la notifica presso la sede o al rappresentante
- L'appello che solleva una questione non affrontata in primo grado (es. mancanza del nominativo) devolve la questione al giudice d'appello, il quale può riformare la decisione se ritiene fondata la censura
- La Corte di Cassazione può rigettare motivi di cassazione per inammissibilità se sono intrinsecamente contraddittori o se riguardano omissioni di motivazione su questioni di diritto quando la decisione di merito è comunque corretta e non richiede nuovi accertamenti di fatto
- Per resistere efficacemente in casi analoghi è importante documentare l'effettiva possibilità di notificare all'indirizzo della sede o del rappresentante; in mancanza di tali elementi la notifica per affissione può essere considerata regolare
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