Sentenza del 12/12/2018 n. 32079 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che aveva annullato quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 1999-2002. Gli avvisi contestavano l'omesso assolvimento degli obblighi di sostituto d'imposta e il mancato versamento delle ritenute IRPEF sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti italiani e stranieri della scuola. L'Amministrazione sosteneva che l'attività del C.C.I. fosse direttamente riconducibile alla D.C., fiscalmente residente in Italia, oppure che l'ente canadese disponesse comunque di una stabile organizzazione in Italia. La contribuente sosteneva invece di avere sede legale e obblighi fiscali in Canada e contestava la propria legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, relativo al vizio di motivazione e all'errata individuazione del destinatario dell'accertamento, ritenendo che la censura riguardasse una qualificazione giuridica e non un fatto storico decisivo. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della contribuente sulla carenza di legittimazione passiva. Ha invece accolto il secondo motivo dell'Agenzia, stabilendo che la CTR aveva escluso erroneamente la stabile organizzazione concentrandosi soltanto sul fatto che la gestione finanziaria e la riscossione delle rette avvenissero in Canada. La presenza in Italia di una struttura stabile, dotata di immobili, personale e risorse organizzative, gestita dalle stesse persone operanti in Canada e destinata allo svolgimento dell'unica attività dell'ente, era idonea a configurare una stabile organizzazione italiana. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, che dovrà esaminare le ulteriori questioni, tra cui la quantificazione del debito tributario, l'eventuale applicazione delle esenzioni IVA e le spese processuali.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"fatto controverso e decisivo"
Il vizio di motivazione deve riguardare un vero fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, non una valutazione o qualificazione giuridica.
Art. 162 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La disposizione disciplina internamente il concetto di stabile organizzazione, già elaborato dalla prassi convenzionale e dalla giurisprudenza nel periodo oggetto della controversia.
Art. 23 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
È stato invocato dall'Agenzia con riferimento alla tassazione in Italia dei redditi prodotti da soggetti non residenti.
Art. 5 della Convenzione Italia-Canada contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 912 del 1978
La nozione convenzionale di stabile organizzazione richiede una sede fissa d'affari, dotata di una presenza sufficientemente stabile, attraverso la quale l'impresa esercita in tutto o in parte la propria attività.
Art. 7 della Convenzione Italia-Canada contro le doppie imposizioni
"Gli utili di una impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata"
Gli utili di un'impresa estera possono essere tassati nello Stato della stabile organizzazione nella misura in cui siano attribuibili a tale organizzazione. La concreta localizzazione contabile degli incassi non esclude di per sé l'imputabilità dei redditi alla stabile organizzazione.
Art. 10, n. 20, del D.P.R. n. 633 del 1972
La contribuente ne aveva invocato l'applicazione per sostenere l'esenzione IVA delle prestazioni educative e didattiche; la questione è stata rimessa al giudice del rinvio.
Art. 5 del Modello OCSE e relativo Commentario
"sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività"
La stabile organizzazione va accertata considerando soprattutto la realtà sostanziale e il criterio dell'attività, senza attribuire rilievo decisivo alla forma giuridica, all'autonomia contabile o al luogo formale di riscossione dei ricavi.
Massime di principio
- Per stabilire l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia occorre valutare la sostanza dell'attività: presenza continuativa, locali, personale, mezzi organizzativi e svolgimento effettivo dell'attività economica nel territorio.
- Non è decisivo che la sede estera incassi le somme, sostenga formalmente i costi o tenga la contabilità. Tali elementi possono riflettere soltanto una scelta organizzativa o contabile e non escludono la stabile organizzazione italiana.
- La stabile organizzazione non deve necessariamente avere autonomia giuridica, contabile o gestionale, né produrre direttamente un reddito separato. È sufficiente che costituisca il centro operativo attraverso cui l'impresa estera svolge in tutto o in parte la propria attività.
- L'identità delle persone che gestiscono la struttura estera e quella italiana, la direzione effettiva dall'Italia, la disponibilità di immobili e la presenza di personale sono indici rilevanti, soprattutto se l'attività italiana costituisce l'unica attività dell'ente estero.
- La qualificazione del soggetto come fondazione, società o impresa individuale non è decisiva: l'analisi deve concentrarsi sull'effettiva organizzazione e sulle funzioni concretamente esercitate in Italia.
- L'accertamento della stabile organizzazione non comporta automaticamente la determinazione dell'imposta dovuta: il giudice deve comunque individuare e quantificare i redditi effettivamente attribuibili alla struttura italiana e valutare eventuali esenzioni o altre agevolazioni applicabili.
- Nel giudizio di cassazione, una censura relativa alla qualificazione giuridica del rapporto non può essere proposta come semplice omessa o insufficiente motivazione su un fatto storico; occorre utilizzare il corretto vizio processuale o di violazione di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 dic 2018Sentenza del 12/12/2018 n. 50 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 12 dic 2018Sentenza del 12/12/2018 n. 51 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 12 dic 2018Sentenza del 12/12/2018 n. 52 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 12 dic 2018Sentenza del 12/12/2018 n. 53 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 12 dic 2018Sentenza del 12/12/2018 n. 54 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 12 dic 2018Sentenza del 12/12/2018 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →