Sentenza n. 4960/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità dell’inerzia dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad rispetto alla richiesta di fissazione di un appuntamento e di lavorazione della domanda di visto nazionale per motivi di studio. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. La questione concerneva, in particolare, se la fase preliminare di convocazione presso l’Ambasciata, necessaria per formalizzare la domanda di visto, rientrasse nel procedimento amministrativo e fosse quindi suscettibile di tutela contro il silenzio, nonché quale fosse il termine entro cui l’Amministrazione avrebbe dovuto attivarsi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che i presupposti dell’azione avverso il silenzio siano l’esistenza di un obbligo di provvedere e l’inerzia protratta oltre il termine procedimentale. La fissazione dell’appuntamento presso l’Ambasciata costituisce una fase preliminare integrante il procedimento di rilascio del visto, poiché consente la formalizzazione della domanda; essa non può essere considerata un’attività meramente organizzativa sottratta al sindacato giurisdizionale, altrimenti si introdurrebbe un diaframma tra amministrazione e amministrato e una forma di arresto procedimentale non giustiziabile. L’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, pur non essendo direttamente precettivo e pur riferendosi ai visti disciplinati dal Codice Visti, è stato valorizzato quale parametro sistematico, prevedendo di norma la fissazione dell’appuntamento entro due settimane dalla richiesta. Per i visti nazionali, il termine finale di novanta giorni previsto dall’art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999 decorre dalla presentazione formale della domanda; per la fissazione dell’appuntamento, necessariamente anteriore, il termine deve essere più breve, soprattutto per i visti per studio collegati all’anno accademico. Il TAR ha quindi ordinato all’Ambasciata di procedere alla convocazione della ricorrente con la massima sollecitudine e comunque entro venti giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un eventuale separato provvedimento in caso di ulteriore inerzia. Le spese sono state compensate, ma l’Amministrazione è stata onerata della restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’Amministrazione; il ricorso è accoglibile quando sussistono un obbligo di provvedere e un’inerzia oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
art. 9, par. 2, regolamento (CE) n. 810/2009
“tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda, … l’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento”
Pur priva di immediata portata precettiva per l’uso dell’espressione “di norma” e non direttamente applicabile ai visti nazionali, la disposizione conferma la rilevanza giuridica della fase temporale di fissazione dell’appuntamento e può fungere da riferimento analogico per individuare un termine breve.
art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999
Il termine di novanta giorni per la decisione sulla domanda di visto nazionale decorre dalla presentazione formale della domanda; la convocazione, necessaria alla formalizzazione, deve pertanto avvenire anteriormente e in un termine più breve.
art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. 115/2002
Impone all’Amministrazione soccombente la restituzione alla parte ricorrente del contributo unificato eventualmente versato.
Massime di principio
- La fissazione dell’appuntamento presso una sede consolare, quando costituisce il passaggio necessario per formalizzare una domanda di visto, integra una fase del procedimento amministrativo e non può essere sottratta al sindacato del giudice amministrativo come attività meramente interna o organizzativa.
- La richiesta di convocazione finalizzata alla presentazione formale di una domanda di visto è un’istanza idonea a far sorgere in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere; l’inerzia oltre un termine ragionevole consente l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
- Quando il termine per la decisione sulla domanda di visto decorre dalla sua presentazione formale, la fase preliminare necessaria alla formalizzazione deve essere espletata entro un termine autonomo e più breve, tale da non vanificare il termine finale e da rendere effettiva la tutela dell’interessato.
- In assenza di un termine specificamente previsto per la convocazione, il termine di due settimane previsto dall’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) n. 810/2009 può assumere rilievo analogico e sistematico, anche se la disposizione non è direttamente applicabile ai visti nazionali e non ha carattere immediatamente precettivo.
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