Sentenza del 16/03/2016 n. 1371 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Tributi comunali - Tarsu/Tia - Mancato affidamento della gestione dei rifiuti - Potestà impositiva del Comune - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza della Tarsu/Tia sostenendo, da un lato, che la Regione Lazio non avesse affidato la gestione dei rifiuti e, dall'altro, che l'esercizio commerciale insistesse su uno spazio di natura demaniale. Secondo tale impostazione, questi elementi avrebbero escluso o limitato la potestà impositiva del Comune.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il mancato affidamento regionale della gestione dei rifiuti non incide sulla privativa spettante al Comune ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 22/1997. Neppure la natura demaniale dell'area esclude l'obbligo tributario, poiché la potestà impositiva comunale si estende potenzialmente a tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla natura o qualità degli immobili. È stato quindi riconosciuto al Comune di Roma il potere esclusivo di esigere la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, d.lgs. n. 22/1997
Attribuisce al Comune la privativa in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani; tale competenza non viene meno per il fatto che la Regione non abbia affidato la gestione dei rifiuti.
Artt. 58 e 59, d.lgs. n. 507/1993
Disciplinano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e i relativi presupposti applicativi, collegati alla disponibilità o occupazione di locali e aree situati nel territorio comunale.
Massime di principio
- La mancata organizzazione o il mancato affidamento regionale del servizio non esclude, di per sé, la potestà impositiva del Comune né la debenza del tributo.
- La natura demaniale dell'area non basta a sottrarre l'immobile o l'attività alla tassazione comunale sui rifiuti: ciò che rileva è la localizzazione nel territorio comunale e l'idoneità dell'area a produrre rifiuti.
- Per contestare validamente Tarsu/Tia occorre dimostrare specifiche cause di esclusione o riduzione previste dalla legge, come l'inidoneità alla produzione di rifiuti, l'assoggettamento a un diverso regime normativo o altri presupposti puntuali; non sono sufficienti argomenti generici sulla gestione del servizio o sulla natura pubblica dell'area.
- La potestà comunale in materia di rifiuti si estende, in linea generale, all'intero territorio compreso nei confini del Comune, salvo specifiche disposizioni normative.
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