Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6584/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduce: (i) vizio della motivazione e travisamento della prova per omissione, perché la Corte di appello non avrebbe valutato la deposizione della teste Blandino e documentazione che attesterebbe una autorizzazione verbale e il recupero delle ore di assenza, con la conseguente tesi che il ritardo fosse frutto di errore e non di false attestazioni; (ii) violazione di legge per reformatio in peius ai sensi dell'art. 597, comma 3, c.p.p. e dell'art. 175 c.p., in quanto la Corte d'appello, appellata solo dall'imputato, ha revocato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; (iii) omessa pronuncia sulla richiesta di rettifica della sentenza di primo grado circa la presenza alla udienza del difensore ex art. 97, comma 4, c.p.p.; (iv) inesattezze formali nella sentenza di appello (errata indicazione del cognome del difensore e del foro di appartenenza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato fondato il secondo motivo (reformatio in peius) e, pertanto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione che aveva revocato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ripristinando tale beneficio ai sensi dell'art. 175 c.p.. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, aspecifici o consistenti in doglianze di natura fattuale non consentite in cassazione. Non sono stati disposti altri provvedimenti né invii.

Norme richiamate

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici..."

    La norma è interpretata come divieto di reformatio in peius: quando ricorre solo l'imputato, la Corte d'appello non può peggiorare la sua posizione, ivi compresa la revoca di benefici (es. non menzione); la violazione comporta annullamento senza rinvio della parte viziata.

  • art. 175 cod. pen.

    Riferito al beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; la Corte ha ripristinato il beneficio quando la revoca in appello era vietata dalla disciplina sulla reformatio in peius.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la compressione della esposizione dei motivi nel provvedimento di cassazione; qui usata per delimitare la rappresentazione dei motivi nei termini necessari alla decisione.

  • artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione al principio di specificità delle censure: le doglianze generiche o che ripropongono questioni di merito senza sufficiente specificità sono inammissibili in cassazione.

  • art. 81, art. 640, comma secondo, n.1, art. 61, n.9, cod. pen.; art. 55-quinquies L. n. 186/2001

    Norme sostanziali richiamate nella sentenza di merito per la tipizzazione dei reati e le aggravanti/attenuanti contestate; richiamate a fini di ricostruzione della fattispecie nella motivazione di merito.

Massime di principio

  • Se ad impugnare è soltanto l'imputato, la Corte d'appello non può peggiorare la sua posizione (divieto di reformatio in peius): ciò include l'imposizione di pena più grave, misure più gravose e la revoca di benefici quali la non menzione.
  • La Cassazione annullerà senza rinvio la parte della sentenza che ha violato il divieto di reformatio in peius e ripristinerà lo status precedente relativamente al beneficio illegittimamente revocato.
  • Le censure di merito in cassazione devono essere specifiche e muovere da errori di diritto o travisamenti ben individuati; la mera richiesta di diversa valutazione delle prove o la riproposizione di una lettura alternativa dei fatti è inammissibile.
  • Gli errori materiali o le inesattezze formali (nomi, fori, annotazioni procedurali) vanno segnalati con precisione e, se si tratta di errori di trascrizione o di verbalizzazione, può essere più opportuno chiedere la correzione dell'atto piuttosto che un ricorso generico in cassazione.
  • Quando viene eccepita l'illegittima revoca di un beneficio (es. non menzione) è utile richiamare esplicitamente l'art. 597, comma 3, c.p.p. e la giurisprudenza consolidata su reformatio in peius per ottenere il ristabilimento del beneficio; la presenza di riabilitazione o altri istituti che rendono non ostativa la non menzione rafforza la posizione dell'imputato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.