Sentenza del 09/03/2018 n. 5768 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva ritenuto legittimo il diniego del rimborso dell’ICI versata per gli anni 2000-2003 su un immobile considerato strumentale all’attività agricola. Il punto controverso riguardava l’assoggettamento all’ICI di un fabbricato rurale non accatastato nella categoria D/10. La società aveva sostenuto, con tre motivi di ricorso, l’illegittimità del diniego comunale.
La decisione
La società ricorrente ha rinunciato al ricorso dopo il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto al rimborso dell’ICI spettava soltanto per i fabbricati rurali iscritti nella categoria catastale D/10. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha compensato integralmente le spese, considerando la particolare evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta anche durante il giudizio.
Norme richiamate
Articoli 390 e 391 del codice di procedura civile
Il processo va pertanto dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, effettuata dalla parte ricorrente e ritualmente notificata, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 18565/2009
L’Ici fosse effettivamente dovuta, trattandosi di immobile accatastato in categoria diversa da D10
La decisione è stata richiamata come precedente secondo cui, ai fini del riconoscimento del trattamento previsto per i fabbricati rurali e del relativo rimborso, assume rilievo l’iscrizione dell’immobile nella categoria catastale D/10.
Massime di principio
- Quando il contribuente rinuncia formalmente al ricorso prima della decisione sul merito, il giudizio viene normalmente dichiarato estinto e non viene emessa una pronuncia definitiva sulla fondatezza originaria delle sue pretese.
- In materia di ICI sui fabbricati rurali, la classificazione catastale D/10 può costituire il requisito decisivo per ottenere l’esenzione o il rimborso, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato nella decisione.
- L’eventuale destinazione dell’immobile all’attività agricola non è necessariamente sufficiente, da sola, a ottenere il rimborso: occorre verificare anche la categoria catastale e la disciplina applicabile nel periodo d’imposta interessato.
- Quando la controversia è stata influenzata da cambiamenti normativi o da orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti e non lineari, il giudice può compensare le spese, anche se il processo si estingue a seguito della rinuncia del ricorrente.
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