Cassazione Penale, Sentenza n. 28213/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GIP di Bergamo che, ai sensi degli artt. 464-septies c.p.p. e 168-ter c.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Omacini per il reato di cui all'art. 590-bis c.p., in quanto estinto per esito positivo della messa alla prova. Il ricorrente censura l'inosservanza di legge per non aver il Gip disposto la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal combinato disposto degli artt. 222 c.d.s. e 168-ter c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse concreto ad impugnare. Pur riconoscendo che il Gip ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto (adempimento previsto dall'art. 224-ter c.d.s.), la Corte ha osservato che non sussiste un obbligo esclusivo del giudice: il pubblico ministero può trasmettere gli atti oppure il Prefetto può richiederne l'invio. La giurisprudenza di legittimità è stata richiamata per confermare che l'omissione del giudice non è, di per sé, motivo idoneo a fondare interesse concreto del Procuratore generale alla cassazione, specie quando lo stesso Procuratore può adempiere direttamente o chiedere l'invio all'ufficio giudiziario.
Norme richiamate
art. 464-septies cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base procedurale della sentenza impugnata (norme sul procedimento davanti al giudice per le misure alternative). In sentenza è usata come riferimento procedurale per l'impugnazione.
art. 168-ter cod. pen.
Prevede l'estinzione del reato in caso di esito positivo della messa alla prova; la Corte segnala che l'estinzione penale non pregiudica l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie previste da norme speciali.
art. 590-bis cod. pen.
Norma sostanziale incriminatrice del reato contestato all'imputato; la sentenza impugnata ha dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
art. 222 cod. strada
Rimanda alle sanzioni amministrative previste per violazioni della disciplina stradale che possono costituire accessori rispetto al procedimento penale; la Corte rileva che tali sanzioni permangono anche in caso di estinzione penale.
art. 224-ter cod. strada
Attribuisce al giudice l'onere di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie; tuttavia la giurisprudenza interpretativa ammette che anche il pubblico ministero possa provvedere o che il Prefetto richieda l'invio degli atti, per cui l'omissione non determina automaticamente un interesse concreto del Procuratore generale ad impugnare.
Giurisprudenza di legittimità citata (sentenze interne)
Più pronunce richiamate in motivazione (es. Sez. 4, n. 12219 del 23/2/2017; Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007; Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007; Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018)
Costante orientamento secondo cui non sussiste un obbligo esclusivo del giudice di trasmettere gli atti al Prefetto per la sospensione della patente; il pubblico ministero può procedere direttamente o il Prefetto può richiedere gli atti, e dunque l'omissione del giudice non crea automaticamente interesse concreto del P.G. ad impugnare.
Massime di principio
- L'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (art. 168-ter c.p.) non impedisce l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie collegate a reati stradali: tali sanzioni possono essere applicate indipendentemente dall'esito penale.
- L'omissione del giudice di trasmettere gli atti al Prefetto ai sensi dell'art. 224-ter c.d.s. non determina automaticamente un interesse concreto del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione, se il P.M. può adempiere direttamente o il Prefetto può richiedere l'invio degli atti.
- Per evitare l'inammissibilità per difetto d'interesse, il Procuratore (o l'ufficio che agisce) dovrebbe prima compiere gli atti materialmente necessari (es. trasmissione degli atti al Prefetto) o formalmente richiederne l'invio all'ufficio giudiziario competente, prima di proporre impugnazione in Cassazione.
- Il requisito dell'interesse concreto ad impugnare è essenziale in sede di legittimità: l'impugnazione non può basarsi su un mero vizio formale se l'interessato può ottenere lo stesso risultato con mezzi alternativi più diretti.
- In presenza di omissioni procedurali che riguardano l'esercizio di poteri/compiti attribuiti anche ad altri organi (es. Prefetto o P.M.), la verifica sulla sussistenza dell'interesse ad impugnare deve considerare la possibilità di adempiere attraverso tali soggetti.
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