Sentenza n. 909/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3920/2023, depositata il 22.11.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3920/2023, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3920/2023, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Deduce la mancata esecuzione della condanna e il mancato pagamento delle somme dovute. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito, né ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura. La ricorrente ha inoltre richiesto una penalità di mora. L'azione di ottemperanza non comprendeva le spese del giudizio definito dal Tribunale di Milano, distratte in favore del difensore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, senza che l'amministrazione avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. Poiché il credito non era stato contestato nell'an né nel quantum, il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il giudice ha escluso la penalità di mora richiesta, ritenendo manifestamente iniqua la sua applicazione in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza, nonché dell'entità delle somme pretese. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione deve essere decorso prima di poter procedere all'esecuzione mediante ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, l'accertamento dell'inottemperanza presuppone che il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
- Quando l'amministrazione non contesta né l'an né il quantum del credito e non dimostra di avere eseguito, neppure parzialmente, la condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine prefissato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando anche un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva e consentendo la delega interna secondo quanto stabilito nel provvedimento.
- La penalità di mora non deve essere applicata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 466/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 392/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →