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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23383/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Con un unico motivo ha dedotto vizi di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse escluso la recidiva e non avesse applicato le attenuanti generiche nella massima estensione. Ha inoltre chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p., per asserito contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha richiamato inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito della difesa tecnica per il ricorso per cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata dalla Corte

  • art. 117, comma 1, Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale

  • art. 13 CEDU

    richiamato dalle Sezioni Unite nella pronuncia citata per escludere l'illegittimità dell'art. 613 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'impugnazione proposta personalmente dalla parte è inammissibile se non è sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale o la mera accettazione del mandato/delega al deposito non equivalgono alla sottoscrizione richiesta dalla legge per la validità del ricorso.
  • La previsione della rappresentanza tecnica nel ricorso per cassazione è espressione della discrezionalità del legislatore ed è giustificata dalla specificità del giudizio di legittimità, senza comprimere in modo irragionevole il diritto di difesa.
  • La questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. è manifestamente infondata nella parte in cui si duole dell'esclusione della difesa personale nel ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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