Cassazione Penale, Ordinanza n. 11998/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara nei confronti dell'imputato per ricettazione e per violazione della legge sulle armi. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, in particolare con riferimento all'accertamento della disponibilità dell'autovettura nella quale erano state rinvenute e sequestrate le armi. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto e di merito, alternativa rispetto a quella già svolta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando manifestamente infondate le censure perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Richiamato solo come titolo del reato di ricettazione oggetto della condanna confermata in appello.
legge armi
Richiamata come fonte della contestazione relativa alla detenzione/possesso di armi rinvenute nell'autovettura.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi di fatto e di merito già esaminati dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando non si confronta con il ragionamento decisorio della sentenza impugnata e pretende una lettura alternativa delle prove senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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