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Sentenza

Sentenza n. 3063/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2545/2025

Giustizia amministrativa202601350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2545/2025, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2545/2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 3 aprile 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 16 dicembre 2025, e il Ministero non aveva provveduto all'adempimento. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza, considerando la mancata impugnazione della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il dirigente della direzione generale competente del Ministero, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche, quale commissario ad acta. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il giudice ha inoltre precisato i criteri per le spese di missione, il termine per la presentazione della parcella e le modalità telematiche di deposito degli atti. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; il TAR ne ha ravvisato i presupposti e ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato, nominando anche un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso inutile del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato considerato presupposto per procedere in sede di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la successiva liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle relative spese, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione finale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, l'Amministrazione ne abbia avuto conoscenza e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato che imponga il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione l'adempimento puntuale e integrale entro un termine ragionevole e nominare, già nella sentenza, un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • L'incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta devono essere liquidati secondo le disposizioni del d.P.R. n. 115/2002; la richiesta di liquidazione deve essere presentata nel termine previsto a pena di decadenza, decorrente dal compimento dell'ultimo atto esecutivo dell'incarico.
  • Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel processo amministrativo devono essere trasmessi attraverso il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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