Sentenza n. 11661/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura di Roma del 16.11.2022, con il quale è stata rigettata la domanda alla domanda di emersione ai sensi dell’art. 103, co. 1, D.L. 34/2020 per i settori di attività di cui al comma 3 – lett. B e C del medesimo articolo – assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (-OMISSIS-) presentata in data 22.06.2020 da Fortunato FAGA' a favore del sig. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma, fondato sul parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il parere rilevava che il datore di lavoro, in una precedente procedura di ingresso del 2010, aveva richiesto un lavoratore extracomunitario, entrato in Italia nel giugno 2012, senza procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno né all'assunzione e senza che risultasse regolarità contributiva. L'amministrazione ha quindi applicato la causa ostativa prevista dall'art. 103, comma 9, d.l. 34/2020, relativa alla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla mancata assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e del giusto procedimento, sostenendo che le proprie osservazioni al preavviso di rigetto, secondo cui il lavoratore precedente non si era mai presentato, non sarebbero state adeguatamente considerate e che il diniego non avrebbe motivato il loro mancato accoglimento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 103, commi 9 e 15, d.l. 34/2020 e l'eccesso di potere, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscere la causa di forza maggiore. Con il terzo motivo ha dedotto l'erronea valutazione dei presupposti, il difetto dei presupposti, la lesione del legittimo affidamento e il difetto di istruttoria, lamentando l'assenza di un'adeguata attività istruttoria nel biennio precedente l'adozione del diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando e confermando la valutazione già compiuta in sede cautelare. Ha ritenuto che il provvedimento fosse congruamente motivato sulla base del parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e della precedente mancata instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore. La dichiarazione resa dal datore nel 2022, dodici anni dopo la precedente procedura, secondo cui il lavoratore non si sarebbe presentato, è stata considerata di per sé insufficiente a dimostrare una causa di forza maggiore non imputabile al datore, anche perché tale circostanza non era stata precedentemente comunicata all'amministrazione. Il Collegio ha escluso la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, rilevando che lo Sportello Unico aveva preso in considerazione le osservazioni presentate dall'interessato. Ha quindi ritenuto legittimo il diniego adottato ai sensi dell'art. 103 d.l. 34/2020 e non ravvisato i dedotti vizi di erronea valutazione, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria o lesione dell'affidamento. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità delle questioni esaminate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare nei settori indicati dalla legge, sulla cui base era stata presentata la domanda oggetto del diniego.
art. 103, comma 9, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare
La precedente mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno o mancata assunzione costituisce causa ostativa alla successiva procedura di emersione, salvo che il datore dimostri una causa di forza maggiore non imputabile; una dichiarazione tardiva e non precedentemente comunicata all'amministrazione non è stata ritenuta sufficiente.
art. 103, comma 15, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Consente l'acquisizione del parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro nell'ambito della procedura di emersione; il diniego fondato sul relativo parere è stato ritenuto legittimo.
art. 10-bis l. 241/1990
Non impone l'accoglimento delle osservazioni del privato, ma richiede che esse siano prese in considerazione e adeguatamente valutate nel provvedimento finale; tale obbligo è stato ritenuto rispettato.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, la precedente mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno o mancata assunzione del lavoratore straniero integra la causa ostativa prevista dall'art. 103, comma 9, d.l. 34/2020, salvo che il datore dimostri una causa di forza maggiore non imputabile.
- La causa di forza maggiore idonea a superare la causa ostativa della precedente mancata assunzione non può essere ritenuta provata, di per sé, mediante una dichiarazione resa dal datore molti anni dopo i fatti e mai anteriormente comunicata all'amministrazione.
- L'obbligo procedimentale derivante dall'art. 10-bis l. 241/1990 è rispettato quando l'amministrazione prende in esame le osservazioni presentate dal privato e ne espone le ragioni di insufficienza, anche se non le condivide.
- Il diniego di emersione fondato su un parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro è legittimo quando il parere individua una precedente mancata instaurazione del rapporto di lavoro e l'amministrazione motiva adeguatamente l'insussistenza di una causa esimente non imputabile al datore.
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