Cassazione Penale, Ordinanza n. 10324/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, richiamando il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione quando manca la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle esposte nell'atto di impugnazione. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 18 marzo 2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. Tuttavia la Corte ha rilevato che il motivo era generico e indeterminato, perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e privo dell'indicazione degli specifici elementi posti a base della censura. Secondo il Collegio, tale difetto impediva di comprendere i rilievi effettivi e di esercitare il sindacato di legittimità.
Norme richiamate
La censura richiamava la disciplina della valutazione della prova, ma il ricorso è stato ritenuto generico perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso deve rispettare i requisiti di specificità; la mancanza di correlazione con la decisione impugnata e l'indeterminatezza dei motivi comportano inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a censure generiche o assertive.
- La specificità dei motivi di ricorso richiede l'indicazione puntuale degli elementi di fatto e di diritto che si assumono erroneamente valutati dal giudice di merito.
- Il giudice di legittimità non è tenuto a ricostruire autonomamente le doglianze se l'atto di impugnazione non consente di individuare con chiarezza i punti della decisione censurati.
- La deduzione di violazioni di legge o vizi di motivazione deve essere accompagnata da un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10302/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10305/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10314/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10315/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10316/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10317/2026 del 18/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →