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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10324/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, richiamando il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione quando manca la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle esposte nell'atto di impugnazione. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 18 marzo 2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. Tuttavia la Corte ha rilevato che il motivo era generico e indeterminato, perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e privo dell'indicazione degli specifici elementi posti a base della censura. Secondo il Collegio, tale difetto impediva di comprendere i rilievi effettivi e di esercitare il sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La censura richiamava la disciplina della valutazione della prova, ma il ricorso è stato ritenuto generico perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso deve rispettare i requisiti di specificità; la mancanza di correlazione con la decisione impugnata e l'indeterminatezza dei motivi comportano inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a censure generiche o assertive.
  • La specificità dei motivi di ricorso richiede l'indicazione puntuale degli elementi di fatto e di diritto che si assumono erroneamente valutati dal giudice di merito.
  • Il giudice di legittimità non è tenuto a ricostruire autonomamente le doglianze se l'atto di impugnazione non consente di individuare con chiarezza i punti della decisione censurati.
  • La deduzione di violazioni di legge o vizi di motivazione deve essere accompagnata da un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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