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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-600/21

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 6 September 2023. — WS and Others v European Border and Coast Guard Agency. — Non-contractual liability – Regulation (EU) 2016/1624 – Directive 2013/32/EU – Directive 2008/115/EC – Frontex’s obligations relating to the protection of fundamental rights – No abuse of process – Admissibility – Causal link. — Case T-600/21

Giurisprudenza europea62021TJ0600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso risarcitorio proposto da alcuni cittadini siriani contro Frontex dopo un’operazione di rimpatrio dalla Grecia alla Turchia. In via preliminare ha escluso che l’azione fosse inammissibile per mancata proposizione di un ricorso di annullamento, ribadendo l’autonomia del rimedio risarcitorio. Nel merito, però, ha ritenuto insussistente il nesso causale diretto tra le condotte imputate a Frontex e i danni lamentati, anche perché la valutazione delle domande di asilo e delle decisioni di rimpatrio spetta agli Stati membri.

azione di risarcimento danni contro Frontex per presunte violazioni degli obblighi di tutela dei diritti fondamentali in un’operazione di rimpatrio; la Corte ne esclude l’ammissibilità come abuso e, nel merito, rigetta per mancanza di nesso causale

La questione giuridica

Se un’azione di risarcimento ex articoli 268 e 340 TFUE sia inammissibile perché volta, in sostanza, a eludere la mancata proposizione di un ricorso di annullamento contro la chiusura della procedura di reclamo; se talune domande di accertamento formulate dai ricorrenti siano inammissibili come mere dichiarazioni di principio; e, nel merito, se sussista un nesso causale sufficientemente diretto tra la condotta contestata a Frontex e i danni materiali e morali lamentati dai ricorrenti a seguito del rimpatrio verso la Turchia e dei successivi spostamenti.

Principio di diritto

L’azione di risarcimento danni è autonoma rispetto al ricorso di annullamento e non è inammissibile solo perché il suo esito potrebbe produrre effetti analoghi a quelli dell’annullamento; è invece inammissibile soltanto se mira, in sostanza, a ottenere la revoca di un atto definitivo con il medesimo scopo ed effetto di un ricorso ex articolo 263 TFUE. Nel caso di specie, il Tribunale ha inoltre affermato che Frontex, nelle operazioni di rimpatrio, svolge un supporto tecnico-operativo senza competenza a valutare il merito delle decisioni di rimpatrio o delle domande di protezione internazionale, competenze riservate agli Stati membri; di conseguenza, i danni allegati dai ricorrenti non risultano essere conseguenza diretta della condotta di Frontex ma, in larga parte, delle scelte successive dei ricorrenti e delle decisioni delle autorità nazionali. In assenza di un nesso causale diretto, manca una delle condizioni cumulative per la responsabilità extracontrattuale e il ricorso va respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1624
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale

Responsabilità extracontrattuale di Frontex per un’operazione di rimpatrio

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 268 TFUE proposto da WS e altri cittadini siriani contro Frontex per ottenere il risarcimento di danni materiali e morali asseritamente subiti in seguito a una joint return operation dalla Grecia verso la Turchia. Il Tribunale esamina preliminarmente varie eccezioni di ricevibilità e poi verifica la sussistenza delle condizioni della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, applicabili anche alle agenzie come Frontex.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti erano giunti sull’isola di Milos nel 2016 e avevano dichiarato interesse a chiedere protezione internazionale. Successivamente furono trasferiti in un centro di accoglienza a Leros e, pochi giorni dopo, rimpatriati in Turchia nell’ambito di un’operazione coordinata da Frontex e dalla Repubblica ellenica. Dopo il rimpatrio presentarono reclami al Fundamental Rights Officer di Frontex, prima contro l’operazione e poi contro la gestione del reclamo stesso; la procedura si concluse con un rapporto finale del 6 ottobre 2020 che, in sostanza, riteneva adempiuti gli obblighi di Frontex.

Domande dei ricorrenti

I ricorrenti chiedevano:

  • l’accertamento di un comportamento illegittimo di Frontex;
  • la condanna al pagamento di EUR 96 212,55 per danni materiali;
  • la condanna al pagamento di EUR 40 000 per danni non materiali;
  • interessi e spese. Sostenevano che Frontex avesse violato obblighi derivanti dal regolamento 2016/1624, dalla propria Standard Operating Procedure in materia di diritti fondamentali e dal Code of Conduct per le operazioni di rimpatrio, con lesione anche di diritti garantiti dalla Carta.

Eccezione di inammissibilità per mancato ricorso di annullamento

Frontex sosteneva che il ricorso fosse inammissibile perché i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, entro il termine, la lettera del Fundamental Rights Officer del 6 ottobre 2020, considerata atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Il Tribunale ha respinto l’eccezione ricordando che il ricorso per responsabilità extracontrattuale è un rimedio autonomo e che la proposizione di un ricorso di annullamento non costituisce presupposto del risarcimento.

Il Tribunale ha poi precisato che un’azione di risarcimento diventa inammissibile solo quando è, in realtà, diretta a ottenere la revoca di una decisione individuale divenuta definitiva, con il medesimo scopo ed effetto di un ricorso di annullamento. Nel caso concreto, anche ove la lettera finale e il rapporto conclusivo fossero atti impugnabili, l’eventuale annullamento avrebbe comportato solo un nuovo esame dei reclami; il pregiudizio lamentato dai ricorrenti derivava invece dalla condotta asseritamente illecita di Frontex prima, durante e dopo l’operazione di rimpatrio. Per questo motivo l’azione non è stata considerata abusiva.

Inammissibilità di alcune domande di accertamento

Frontex contestava anche le prime due conclusioni dei ricorrenti, ritenendole mere richieste di principio. Il Tribunale ha respinto anche questa eccezione, osservando che tali domande rientravano nella normale struttura del giudizio di responsabilità extracontrattuale: i ricorrenti chiedevano che fosse accertata la sussistenza di una violazione sufficientemente grave di norme che conferiscono diritti e che da ciò discendesse la responsabilità risarcitoria di Frontex.

Prove prodotte tardivamente

Il Tribunale ha dichiarato irricevibili alcuni allegati depositati per la prima volta in replica, poiché i ricorrenti non avevano fornito una giustificazione sufficiente per il ritardo, come richiesto dall’articolo 85 del regolamento di procedura. Per la stessa ragione è stato dichiarato irricevibile anche un documento prodotto prima della chiusura della fase orale, il cui deposito tardivo era stato giustificato solo da un semplice errore materiale.

Ragionamento sul merito: condotta, danno e nesso causale

Il Tribunale ha ricordato che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede cumulativamente condotta illecita, danno effettivo e nesso causale sufficientemente diretto. Ha scelto di esaminare anzitutto il nesso causale e ha rilevato che i ricorrenti non avevano dimostrato che i danni lamentati fossero conseguenza diretta della condotta di Frontex.

In particolare, il Tribunale ha sottolineato che:

  • le spese di viaggio verso la Grecia erano anteriori all’operazione di rimpatrio e dunque non potevano derivare da essa;
  • le spese sostenute in Turchia e in Iraq, così come il disagio connesso al trasferimento in Iraq, erano riconducibili alle scelte dei ricorrenti dopo il rimpatrio, non a una condotta direttamente imputabile a Frontex;
  • le spese legali sostenute per i reclami non erano direttamente attribuibili a Frontex, poiché la rappresentanza legale non era obbligatoria nella procedura di reclamo.

Limiti delle competenze di Frontex

Il Tribunale ha dato rilievo decisivo al riparto di competenze delineato dal regolamento 2016/1624 e dalla direttiva 2008/115/CE. Frontex, nelle operazioni di rimpatrio, presta solo assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e non valuta il merito delle decisioni di rimpatrio. Analogamente, l’esame delle domande di protezione internazionale compete agli Stati membri secondo la direttiva 2013/32/UE. Ne consegue che Frontex non poteva essere ritenuta causa diretta del mancato ottenimento della protezione internazionale dai ricorrenti né dei pregiudizi che essi collegavano a tale mancato esito.

Esito

Poiché i ricorrenti non hanno provato un nesso causale sufficientemente diretto tra la condotta contestata a Frontex e i danni invocati, una delle condizioni cumulative della responsabilità extracontrattuale mancava. Il Tribunale ha quindi respinto integralmente l’azione senza esaminare ulteriormente la questione della violazione sufficientemente grave delle norme invocate.

Spese

In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, i ricorrenti, rimasti soccombenti, sono stati condannati a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Frontex.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’unione europeafrontex e guardia di frontieradiritto d’asilo e protezione internazionalerimpatri e non-refoulementammissibilità del ricorso e nesso causale

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