Tribunale, Sentenza T-200/21
Judgment of the General Court (First Chamber) of 6 September 2023. — JS v European Data Protection Supervisor. — Law governing the institutions – Protection of personal data – Regulation (EU) 2018/1725 – Rejection of the complaint to the EDPS concerning the storage and processing of personal data by the SRB – Refusal of the request for review – Right to erasure – Right to object – Right to restriction of processing – Article 26 of the Staff Regulations – Principle of sound administration. — Case T-200/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di JS contro l’EDPS relativo alla conservazione dei suoi dati personali nel fascicolo del personale presso la SRB. Ha ritenuto che l’obbligo di conservazione previsto dall’articolo 26 dello Statuto dei funzionari escludesse il diritto alla cancellazione e quello di opposizione, mentre la limitazione del trattamento non risultava dimostrata nei presupposti di legge. Ha inoltre escluso che l’EDPS avesse violato il principio di buona amministrazione o dovesse esaminare in quella sede la proporzionalità del periodo di conservazione di 120 anni, trattandosi di profilo non compreso nell’oggetto della denuncia. Di conseguenza, è stata rigettata anche la richiesta di risarcimento danni.
Tutela dei dati personali nel contesto del fascicolo del personale di un ex agente UE: legittimità del rifiuto dell’EDPS di ordinare la cancellazione, l’opposizione e la limitazione del trattamento di dati conservati dalla SRB
La questione giuridica
Se l’EDPS abbia legittimamente respinto la denuncia di JS contro la SRB, ritenendo che la conservazione del suo fascicolo personale fosse imposta da un obbligo legale derivante dall’articolo 26 dello Statuto dei funzionari e che, di conseguenza, non spettassero al ricorrente il diritto alla cancellazione, il diritto di opposizione e il diritto alla limitazione del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725; inoltre, se l’EDPS avesse errato nel non esaminare la proporzionalità di un periodo di conservazione di 120 anni e nel rifiutare il riesame della decisione iniziale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che, quando un’istituzione o un organo dell’Unione è tenuto da una norma applicabile del diritto del personale a conservare il fascicolo personale di un dipendente o ex dipendente, tale obbligo legale giustifica, ai sensi dell’articolo 19(3)(b) del regolamento (UE) 2018/1725, il diniego della cancellazione dei dati e impedisce anche l’esercizio del diritto di opposizione; la limitazione del trattamento può essere richiesta solo se ricorrono i presupposti specifici dell’articolo 20 del medesimo regolamento. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che l’EDPS non fosse tenuto, nell’ambito della denuncia concretamente presentata, a sindacare in modo autonomo la proporzionalità del periodo di conservazione di 120 anni, poiché tale questione non rientrava nell’oggetto della denuncia iniziale e poteva essere fatta valere con una nuova denuncia. Ne consegue il rigetto sia del ricorso di annullamento sia della domanda risarcitoria.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 7, 8 e 52(1) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2018/1725
- Articoli 4, 5, 19, 20, 23, 57 e 63 del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 10(5) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articoli 11, 81 e 127 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Decisione del Garante europeo della protezione dei dati del 15 maggio 2020 recante il regolamento interno dell’EDPS
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
Conservazione dei dati personali nel fascicolo del personale: legittimità del diniego dell’EDPS
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da un ex agente temporaneo della SRB contro due decisioni dell’EDPS, una di rigetto della denuncia e una di diniego del riesame. La controversia verte sulla conservazione e il trattamento dei dati personali contenuti nel fascicolo del personale del ricorrente, alla luce del regolamento (UE) 2018/1725 e dello Statuto dei funzionari.
Fatti e svolgimento del procedimento
JS ha lavorato presso la SRB come membro del personale temporaneo dal 1º novembre 2017 al 30 settembre 2019. Dopo le dimissioni, ha chiesto alla SRB copia di tutti i suoi dati personali, la cancellazione dei dati conservati, la limitazione del trattamento e l’opposizione al trattamento, contestando anche l’accesso al suo profilo nel sistema Sysper 2 e una presunta conservazione eccessiva dei dati fino a 120 anni dalla nascita.
La SRB, tramite il proprio Data Protection Officer, ha respinto la richiesta di cancellazione richiamando l’obbligo legale di conservazione del fascicolo personale derivante dall’articolo 26 dello Statuto dei funzionari e dalle norme applicabili al personale dell’Unione. JS ha allora presentato denuncia all’EDPS ai sensi dell’articolo 63(1) del regolamento 2018/1725. L’EDPS ha respinto la denuncia con decisione del 18 gennaio 2021 e ha poi negato il riesame con decisione del 9 marzo 2021.
Domande proposte davanti al Tribunale
Il ricorrente chiedeva l’annullamento delle due decisioni dell’EDPS e il risarcimento di EUR 20 000 per il preteso danno subito. Sosteneva che l’EDPS non avesse verificato la necessità e la proporzionalità del periodo di conservazione di 120 anni e che tale durata rendesse ineffettivi i diritti riconosciuti dal regolamento 2018/1725, in particolare cancellazione, opposizione e limitazione del trattamento.
Quadro normativo richiamato
Il Tribunale richiama, in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, sui principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità;
- l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, sulla liceità del trattamento necessario per adempiere un obbligo legale;
- l’articolo 19 sul diritto alla cancellazione e la sua eccezione per obbligo legale;
- l’articolo 20 sulla limitazione del trattamento;
- l’articolo 23 sul diritto di opposizione;
- l’articolo 57, paragrafo 1, lettera e), sui compiti dell’EDPS;
- l’articolo 63 sulla denuncia all’EDPS.
Sono inoltre richiamati l’articolo 26 dello Statuto dei funzionari, che impone la conservazione del fascicolo personale e garantisce l’accesso al fascicolo anche dopo la cessazione del servizio, e le disposizioni della Carta, in particolare gli articoli 7, 8 e 41, nonché l’articolo 52, paragrafo 1.
Ragionamento del Tribunale sul diritto alla cancellazione e all’opposizione
Il Tribunale osserva che l’articolo 26 dello Statuto dei funzionari impone all’istituzione di conservare tutti i documenti relativi alla posizione amministrativa e alle valutazioni del personale. In combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2018/1725, tale obbligo legale esclude il diritto alla cancellazione dei dati contenuti nel fascicolo personale.
Per la stessa ragione, il trattamento è considerato lecito ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e il ricorrente non poteva invocare validamente il diritto di opposizione ex articolo 23, che presuppone un trattamento fondato su altre basi giuridiche non ricorrenti nel caso di specie. Il Tribunale precisa inoltre che la conservazione del fascicolo può servire anche a finalità connesse ai diritti pensionistici o ad altre pretese di natura finanziaria, oltre a consentire all’ex dipendente di accedere ai documenti del proprio fascicolo.
Ragionamento sulla limitazione del trattamento
Quanto alla richiesta di limitazione del trattamento, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha dimostrato i presupposti dell’articolo 20 del regolamento 2018/1725, né ha indicato con sufficiente precisione quale forma di limitazione pretendesse. Non risulta provato, in particolare, che i dati fossero inesatti o incompleti, né che ricorressero gli altri casi previsti dalla norma.
Questione del periodo di conservazione di 120 anni
Uno dei profili centrali del ricorso riguardava la tesi secondo cui la conservazione per 120 anni sarebbe sproporzionata e priva di base funzionale, specialmente per un ex agente senza diritti pensionistici. Il Tribunale, però, ritiene che l’oggetto della denuncia iniziale all’EDPS fosse limitato alla richiesta di cancellazione, opposizione e limitazione del trattamento, e non comprendesse autonomamente un sindacato specifico sulla legittimità del periodo di conservazione in sé.
Ne consegue che l’EDPS non ha commesso errore di diritto nel non esaminare nel merito la proporzionalità del periodo di conservazione di 120 anni nell’ambito di quella denuncia. Il Tribunale aggiunge che tale profilo poteva essere fatto valere mediante una nuova denuncia all’EDPS, soluzione coerente con il contraddittorio e i diritti di difesa delle parti interessate.
Principio di buona amministrazione e diligenza dell’EDPS
JS lamentava anche una violazione dell’articolo 41 della Carta, sostenendo che l’EDPS non avesse agito con sufficiente diligenza. Il Tribunale respinge l’argomento, osservando che la procedura si è svolta in un termine non irragionevole e che l’EDPS ha invitato entrambe le parti a presentare osservazioni. Non emerge, inoltre, un dovere di indagine più esteso rispetto a quello imposto dall’oggetto concreto della denuncia.
Il Tribunale sottolinea anche che, pur avendo richiamato nella prima decisione la lista comune di conservazione e le linee guida EDPS, tali documenti non erano direttamente applicabili al caso del ricorrente; essi servivano tuttavia a indicare che, in altri contesti, periodi molto più brevi venivano considerati ragionevoli.
Decisione sul riesame
Quanto alla seconda decisione, il Tribunale osserva che, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento interno dell’EDPS, il riesame presuppone la presentazione di nuovi elementi di fatto o di diritto pertinenti rispetto all’oggetto della denuncia già esaminata. Nel caso di JS, i nuovi argomenti relativi alla proporzionalità del termine di conservazione e al momento in cui i diritti di cancellazione, opposizione e limitazione potrebbero essere esercitati concernevano un profilo diverso da quello trattato nella denuncia iniziale. L’EDPS ha quindi correttamente ritenuto che tali elementi non potessero essere esaminati nel quadro del riesame.
Domanda risarcitoria
Poiché il Tribunale non ha ravvisato alcuna illegittimità nelle decisioni impugnate, è stata esclusa anche la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. In assenza del requisito dell’illegittimità della condotta, la domanda di risarcimento fondata sull’articolo 340 TFUE è stata respinta senza esaminare oltre gli altri presupposti.
Dispositivo e portata pratica
Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso e condannato JS alle spese. La pronuncia conferma che, in materia di protezione dei dati nel contesto del pubblico impiego UE, l’esistenza di un obbligo normativo di conservazione del fascicolo personale può prevalere sulle richieste di cancellazione e opposizione, mentre i profili concernenti la durata concreta della conservazione devono essere contestati con una denuncia specifica e adeguatamente circostanziata.
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