Tribunale, Sentenza T-526/21
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 6 September 2023. — Mikail Safarbekovich Gutseriev v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted in view of the situation in Belarus – Freezing of funds – Restrictions on admission to the territory of the Member States – Inclusion and retention of the applicant’s name on the lists of persons, entities and bodies concerned – Error of assessment – Right to property – Right to conduct a business – Right to respect for reputation – Rights of the defence. — Case T-526/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Mikail Safarbekovich Gutseriev contro l’inserimento e il mantenimento del suo nome nelle liste UE relative alla Bielorussia. Ha ritenuto corretto il criterio applicato dal Consiglio, ammettendo che il sostegno al regime di Lukashenko possa assumere forme diverse da quella finanziaria o materiale. Ha inoltre giudicato sufficienti gli elementi fattuali relativi ai suoi interessi economici in settori strategici e ai suoi rapporti personali con Lukashenko, escludendo al contempo vizi procedurali e lesioni illegittime dei diritti fondamentali.
Restrictive measures contro un imprenditore bielorusso: legittimità dell’inclusione e del mantenimento nelle liste UE per presunto sostegno/beneficio dal regime Lukashenko e compatibilità con i diritti fondamentali
La questione giuridica
Nel ricorso ex articolo 263 TFUE il ricorrente contestava: i) l’interpretazione del criterio generale di inserimento nelle liste, sostenendo che "sostegno" e "beneficio" dovessero avere natura solo finanziaria o materiale e richiedere un nesso sufficientemente stretto con il regime di Lukashenko; ii) errori di valutazione nella ritenuta sussistenza di un sufficiente fondamento fattuale; iii) in via subordinata, l’illegittimità delle basi normative delle misure; iv) la violazione dei diritti della difesa e del diritto a una buona amministrazione nella fase di mantenimento delle misure; v) la violazione dei diritti fondamentali, in particolare proprietà, libertà d’impresa e reputazione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, nel contesto delle misure restrittive dell’UE relative alla Bielorussia, il criterio che colpisce chi "beneficia" o "sostiene" il regime di Lukashenko non si limita a un vantaggio o sostegno di natura finanziaria o materiale, ma può comprendere anche altre forme di vicinanza sostanziale al regime, purché sia dimostrato un nesso sufficientemente concreto, preciso e coerente tra la persona e il regime. Nel caso di specie, il Consiglio ha fondato la designazione su un insieme probatorio sufficiente: gli importanti interessi imprenditoriali del ricorrente in settori strategici bielorussi, il suo ruolo e controllo su società del gruppo Safmar, e la sua relazione personale di lunga data con Lukashenko. Il Tribunale ha inoltre escluso la violazione dei diritti della difesa nel rinnovo delle misure, ritenendo ragionevole il termine concesso per presentare osservazioni, e ha ritenuto che le limitazioni a proprietà, libertà d’impresa e reputazione fossero previste dalla legge, finalizzate a un obiettivo di interesse generale e proporzionate ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
Norme richiamate
- articolo 263 TFUE
- articolo 277 TFUE
- articoli 29, 75, 215 e 21, paragrafo 2, lettera b), TUE/TFUE
- articolo 3, paragrafo 1, lettera b), decisione 2012/642/PESC
- articolo 4, paragrafo 1, lettera b), decisione 2012/642/PESC
- articolo 8 decisione 2012/642/PESC
- articolo 3, paragrafo 6, decisione 2012/642/PESC
- articolo 2, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 765/2006
- articolo 3 regolamento (CE) n. 765/2006
- articolo 8 bis, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 765/2006
- articolo 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 16 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 17, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Restrictive measures contro Mikail Safarbekovich Gutseriev in relazione alla situazione in Bielorussia
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale avverso atti del Consiglio in materia di politica estera e di sicurezza comune. Le misure riguardavano il congelamento dei fondi e le restrizioni all’ingresso e al transito nell’Unione, adottate nel contesto delle sanzioni UE contro la Bielorussia.
Parti e oggetto del contenzioso
Il ricorrente, Mikail Safarbekovich Gutseriev, contestava sia gli atti iniziali del 21 giugno 2021 sia gli atti di mantenimento del 24 febbraio 2022, nella parte in cui lo riguardavano. Il Consiglio chiedeva il rigetto del ricorso e, in subordine, la conservazione degli effetti delle misure nei limiti necessari in caso di annullamento parziale.
Contesto normativo e fattuale
Il Tribunale ricorda che le misure restrittive contro la Bielorussia sono state adottate a partire dal 2004 e si inseriscono nel quadro del deterioramento della situazione democratica e dei diritti umani nel Paese, aggravato dalle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020 e dal dirottamento forzato di un volo Ryanair il 23 maggio 2021. Le misure contro il ricorrente si fondavano sul criterio secondo cui possono essere designate le persone che beneficiano o sostengono il regime di Lukashenko, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642/PESC, nonché dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2006.
Censure del ricorrente
Il ricorrente articolava quattro motivi principali:
- errata interpretazione dei concetti di "sostegno" e "beneficio" dal regime;
- errori manifesti di valutazione circa il fondamento fattuale della sua iscrizione;
- illegittimità delle basi normative invocate, in via subordinata;
- violazione dei diritti della difesa nella fase di mantenimento delle misure. Inoltre, deduceva una violazione dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7, 16 e 17 della Carta.
Diritti della difesa e termine per presentare osservazioni
Il Tribunale esamina dapprima il motivo relativo alla fase di mantenimento delle misure. Esclude la novità della censura e ritiene che il termine concesso dal Consiglio per presentare osservazioni non fosse irragionevole: il ricorrente aveva 16 giorni per replicare a un riesame che riguardava circa 180 persone ed enti, in un contesto in cui le misure sarebbero scadute a breve. Il fatto che il ricorrente avesse chiesto una proroga non era sufficiente a dimostrare una violazione dei diritti della difesa, anche perché le modifiche alla motivazione erano limitate e alcune informazioni fornite tardivamente non risultavano indispensabili o nuove.
Interpretazione del criterio di designazione
Sul punto centrale dell’interpretazione del criterio, il Tribunale afferma che il testo della decisione 2012/642 e del regolamento 765/2006 consente di colpire chiunque sostenga o benefìci del regime di Lukashenko, non soltanto chi lo faccia in forma finanziaria o materiale. L’obiettivo delle misure è aumentare la pressione sul regime per indurlo a cambiare politica; pertanto, interpretare il criterio in modo ampio è non solo possibile, ma coerente con la finalità perseguita. L’obiezione di illegittimità viene respinta perché l’interpretazione adottata non viola il principio di proporzionalità.
Valutazione degli elementi fattuali: interessi economici del ricorrente
Il Tribunale analizza in modo dettagliato gli investimenti del ricorrente nei settori del potassio e dell’energia. Quanto a Slavkali e al progetto Nezhinsky, rileva che il ricorrente restava coinvolto nella struttura societaria e nella gestione, anche dopo il trasferimento di parte delle partecipazioni, e che il progetto costituiva uno dei maggiori investimenti in Bielorussia, sostenuto anche politicamente da Lukashenko. Quanto a Russneft e Neftisa, il Tribunale osserva che il ricorrente, pur non essendo più socio di maggioranza, manteneva una partecipazione e un ruolo nel gruppo Safmar, che dirige strategicamente le società interessate. Ne conclude che gli interessi economici nel settore petrolifero e in quello del potassio erano attuali al momento dell’adozione degli atti.
Valutazione della relazione personale con Lukashenko
Il Tribunale ritiene inoltre provata una relazione personale di lunga data tra il ricorrente e Lukashenko. Rileva che il ricorrente non contestava diversi fatti significativi, tra cui auguri pubblici, ringraziamenti per investimenti e presenza all’insediamento di Lukashenko nel 2020. Tali circostanze, unite alle dichiarazioni pubbliche di sostegno del presidente bielorusso e alla sua difesa del ricorrente in procedimenti penali in Russia, dimostrano almeno un rapporto di lunga conoscenza, idoneo a rafforzare il nesso con il regime.
Nessun errore di valutazione del Consiglio
Mettendo insieme la rilevanza strategica dei settori economici coinvolti, la posizione del ricorrente nel gruppo Safmar, il sostegno politico ricevuto e la relazione personale con Lukashenko, il Tribunale ritiene che il Consiglio disponesse di un corpo di elementi concreto, preciso e coerente per concludere che il ricorrente beneficiava e sosteneva il regime. Il primo motivo di iscrizione è quindi considerato sufficientemente fondato, senza necessità di esaminare separatamente la motivazione relativa al settore immobiliare.
Diritti fondamentali: proprietà, libertà d’impresa e reputazione
Il Tribunale riconosce che le misure di congelamento incidono sul diritto di proprietà, sulla libertà di impresa e sul diritto al rispetto della vita privata e della reputazione, ma osserva che tali diritti non sono assoluti. Le limitazioni sono previste dalla legge, perseguono un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione e sono proporzionate, anche perché le misure sono temporanee, soggette a riesame periodico e accompagnate da deroghe e autorizzazioni per esigenze essenziali o umanitarie.
Dispositivo
Il ricorso viene respinto integralmente. Il Tribunale condanna il ricorrente a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle del Consiglio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 6 set 2023Tribunale, Sentenza T-748/20
- Sentenza · 6 set 2023Tribunale, Ordinanza T-212/20
- Sentenza · 6 set 2023Tribunale, Sentenza T-200/21
- Sentenza · 6 set 2023Tribunale, Sentenza T-600/21
- Sentenza · 6 set 2023Tribunale, Sentenza T-774/21
- Sentenza · 6 set 2023Tribunale, Sentenza T-576/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →