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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-576/22

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 6 September 2023. — Bora Creations, SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark TRUE SKIN – Earlier EU figurative mark TRUE – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-576/22

Giurisprudenza europea62022TJ0576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Bora Creations contro il rigetto della domanda di registrazione del marchio UE TRUE SKIN. Conferma che l’EUIPO poteva limitarsi a esaminare il rischio di confusione dal punto di vista del pubblico ispanofono non anglofono e che, nonostante una differenza concettuale tra i segni, la presenza comune dell’elemento dominante TRUE e l’identità dei prodotti rendono probabile la confusione. La decisione di opposizione viene quindi confermata e il ricorso respinto.

Marchio UE TRUE SKIN: confermata l’opposizione per rischio di confusione con il marchio anteriore TRUE in una parte sostanziale del pubblico ispanofono non anglofono

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, la registrazione del segno denominativo TRUE SKIN debba essere rifiutata per rischio di confusione con il precedente marchio figurativo TRUE, in particolare con riguardo: alla definizione del pubblico rilevante, alla percezione del segno anteriore da parte del pubblico ispanofono non anglofono, al peso distintivo degli elementi figurativi e denominativi, alla comparazione visiva, fonetica e concettuale e alla valutazione globale del rischio di confusione.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, è sufficiente che il rischio di confusione sussista in una parte del territorio dell’Unione; perciò l’EUIPO può concentrare l’esame su una parte non trascurabile del pubblico rilevante, qui il pubblico ispanofono che non comprende l’inglese. Nel caso di specie, il segno anteriore è percepito come contenente il termine "true" e l’elemento figurativo non ne neutralizza il predominio; benché i segni siano concettualmente diversi, la forte coincidenza nell’elemento "true", l’identità dei prodotti e la debole distintività dell’elemento "skin" bastano a fondare un rischio di confusione globale.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001

TRUE SKIN / TRUE – opposizione per rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto l’appello di Bora Creations, SL, confermando l’opposizione proposta da True Skincare Ltd contro la registrazione del marchio UE denominativo TRUE SKIN per prodotti di classe 3.

Fatti e procedimento

Bora Creations aveva chiesto la registrazione del segno TRUE SKIN per prodotti cosmetici della classe 3, in seguito limitati a varie preparazioni di make-up e cosmetici decorativi. True Skincare Ltd aveva presentato opposizione fondandosi su un precedente marchio UE figurativo composto da un segno grafico di sei triangoli interconnessi e dalla componente verbale percepita come "true", anch’esso per prodotti di classe 3 molto ampi e sostanzialmente sovrapponibili.

L’opposizione è stata accolta in primo grado dall’Opposition Division e poi confermata dalla Commissione di ricorso, che ha ravvisato un rischio di confusione per una parte significativa del pubblico ispanofono dell’Unione che non comprende l’inglese.

Questione giuridica

L’unico motivo del ricorso deduceva la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La ricorrente contestava, in sostanza:

  • la scelta di concentrare l’esame sul pubblico ispanofono non anglofono;
  • la percezione del termine "true" nel marchio anteriore;
  • la valutazione della forza distintiva degli elementi figurativi e verbali;
  • la comparazione visiva, fonetica e concettuale;
  • la conclusione finale sul rischio di confusione.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non può essere registrato se, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Viene ribadito che tale rischio comprende il rischio di associazione e che va valutato globalmente, secondo la percezione del pubblico rilevante e in base all’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti.

Pubblico rilevante e territorio di riferimento

Poiché il marchio anteriore è un marchio UE, il territorio di riferimento è l’Unione. Tuttavia, il Tribunale ricorda che è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione. Perciò l’EUIPO poteva legittimamente concentrare l’analisi sul pubblico ispanofono che non comprende l’inglese, considerato una parte non trascurabile del pubblico rilevante.

Il Tribunale conferma inoltre che il pubblico pertinente è il pubblico generale, con un livello di attenzione almeno medio.

Percezione del marchio anteriore

La ricorrente sosteneva che il pubblico spagnolo non anglofono non avrebbe letto "true", ma un insieme di lettere percepibile come "tre" o comunque non come parola inglese. Il Tribunale respinge tale tesi: osserva che, nel contesto del segno complessivo e della stilizzazione utilizzata, una parte significativa di quel pubblico percepirà la componente come la parola "true". La presenza di una stilizzazione non basta a privare il segno del suo carattere verbale.

Il Tribunale precisa anche che non è possibile, in un procedimento di opposizione, invocare il fatto che il marchio anteriore avrebbe potuto incontrare un ostacolo assoluto alla registrazione: le cause di nullità assoluta dell’articolo 7 del regolamento 2017/1001 non sono oggetto del sindacato in sede di opposizione.

Elementi distintivi e dominanti

Per il segno anteriore, la Commissione di ricorso aveva ritenuto che il figurativo dei triangoli non fosse trascurabile, ma che il pubblico si sarebbe soprattutto concentrato sulla componente verbale "true", più distintiva del figurativo. Il Tribunale approva tale impostazione, richiamando il principio secondo cui, nei marchi composti da elementi verbali e figurativi, gli elementi verbali sono normalmente più distintivi, perché il consumatore usa di regola il nome per riferirsi al prodotto.

Per il marchio richiesto, la Commissione aveva ritenuto che:

  • "true" avesse una distintività normale;
  • "skin" fosse percepito come riferimento alla pelle e avesse, al più, una distintività debole;
  • "true" fosse dunque l’elemento più distintivo e iniziale del segno.

Il Tribunale conferma anche questa valutazione.

Comparazione dei segni

Sul piano visivo e fonetico, il Tribunale conferma che i segni sono simili: il marchio anteriore contiene integralmente la componente verbale "true", che è anche l’elemento dominante, e questa coincidenza crea una forte vicinanza visiva e sonora. La presenza di "skin" nel segno richiesto non basta a neutralizzare tale somiglianza, anche perché il suo peso distintivo è limitato. Il figurativo del marchio anteriore non incide sulla comparazione fonetica.

Sul piano concettuale, invece, il Tribunale rileva un errore della Commissione di ricorso: per il pubblico spagnolo non anglofono, il marchio anteriore non trasmette un significato specifico, mentre TRUE SKIN richiama comunque il concetto di "skin". I segni sono quindi concettualmente differenti, e non neutrali.

Valutazione globale e rischio di confusione

Nonostante l’errore sulla comparazione concettuale, il Tribunale ritiene che esso non cambi l’esito della valutazione globale. La ragione è che la differenza concettuale deriva dall’elemento "skin", che è però debole dal punto di vista distintivo rispetto ai prodotti cosmetici considerati. Di conseguenza, non è sufficiente a controbilanciare l’identità dei prodotti, la coincidenza nell’elemento dominante "true" e le similitudini visiva e fonetica.

Il Tribunale conclude quindi che esiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 per il pubblico rilevante considerato.

Dispositivo e spese

Il ricorso viene respinto integralmente. Bora Creations è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da True Skincare Ltd. L’EUIPO, non avendo chiesto la condanna alle spese se non in caso di udienza, è condannato a sopportare le proprie spese poiché non vi è stata fase orale.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettualevalutazione del pubblico rilevante

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