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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-748/20

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 6 settembre 2023. — Commissione europea contro Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) e a. — Clausola compromissoria – Programma specifico di ricerca e di sviluppo nel settore “Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche” – Contratto di sovvenzione – Relazione d’indagine dell’OLAF che ha constatato irregolarità finanziarie – Rimborso delle somme versate – Diritto applicabile – Prescrizione – Incidenza della relazione dell’OLAF. — Causa T-748/20

Giurisprudenza europea62020TJ0748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto il ricorso della Commissione contro il CEVA in base alla clausola compromissoria del contratto di sovvenzione Seapura. Ha respinto l’eccezione di prescrizione, ritenendo che la dichiarazione di credito nel procedimento di salvaguardia francese avesse interrotto il termine anche nel diritto belga. Nel merito, ha ritenuto provate gravi irregolarità finanziarie, soprattutto per la falsificazione dei cartellini orario, e ha stabilito che ciò legittimava il recupero integrale della sovvenzione con interessi, senza che le assoluzioni penali nazionali impedissero tale esito.

Clausola compromissoria in contratto di sovvenzione UE: determinazione del credito della Commissione per rimborso di somme erogate al CEVA dopo irregolarità finanziarie accertate dall’OLAF e verifica della prescrizione del credito.

La questione giuridica

Se, in un ricorso fondato su clausola compromissoria ex articolo 272 TFUE relativo a un contratto di sovvenzione disciplinato dal diritto belga, la domanda della Commissione fosse prescritta; se la dichiarazione di credito presentata nel procedimento di salvaguardia francese avesse interrotto la prescrizione nel diritto belga in forza del regolamento (CE) n. 1346/2000; e se, nel merito, la relazione OLAF e le successive assoluzioni penali nazionali impedissero alla Commissione di ottenere il rimborso integrale della sovvenzione ai sensi della clausola contrattuale sulle frodi o gravi irregolarità finanziarie.

Principio di diritto

Nei contratti di sovvenzione UE soggetti a clausola compromissoria ex articolo 272 TFUE, il Tribunale applica il diritto sostanziale scelto dalle parti; se tale diritto non disciplina la prescrizione, questa è regolata dal diritto contrattualmente applicabile. Nel caso di specie, la dichiarazione di credito effettuata dalla Commissione nel procedimento di salvaguardia francese ha interrotto la prescrizione anche nei confronti del credito fatto valere in Belgio, in forza degli effetti transfrontalieri del regolamento n. 1346/2000 e della legge dello Stato di apertura, sicché l’azione non era prescritta. Inoltre, la constatazione di gravi irregolarità finanziarie nella relazione OLAF, in particolare la falsificazione dei cartellini orario, era sufficiente ai sensi della clausola contrattuale a fondare il rimborso integrale della sovvenzione, indipendentemente dall’esito assolutorio dei procedimenti penali nazionali.

Norme richiamate

  • articolo 272 TFUE
  • articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • articolo 263 TFUE
  • regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
  • regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006
  • regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, come modificato dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2548/98
  • regolamento (CE) n. 1346/2000
  • articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1346/2000
  • articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000
  • articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000
  • articolo L.622-24 del code de commerce francese
  • articolo L.622-25-1 del code de commerce francese
  • articolo 2262 bis, paragrafo 1, del codice civile belga
  • articolo 2257 del codice civile belga
  • articolo 1134 del codice civile belga
  • articolo 1147 del codice civile belga
  • articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 123, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale

Clausola compromissoria, rimborso di sovvenzione e relazione OLAF

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 272 TFUE proposto dalla Commissione europea contro il CEVA nell’ambito del contratto di sovvenzione Seapura, concluso per un progetto del programma specifico di ricerca e sviluppo "Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche". La controversia verteva sulla determinazione del credito della Commissione per il rimborso della sovvenzione, alla luce di una relazione definitiva dell’OLAF che aveva accertato irregolarità finanziarie.

Fatti essenziali e svolgimento del contenzioso

Il contratto Seapura, stipulato il 17 gennaio 2001, prevedeva una sovvenzione di EUR 123 735. Nel 2007 l’OLAF adottava la relazione finale, nella quale riscontrava, tra l’altro, falsificazioni dei cartellini orario del personale del CEVA. Sulla base di tale relazione, la Commissione nel 2009 emetteva note di addebito e successivi solleciti e messe in mora.

Parallelamente si svolgevano procedimenti penali in Francia e un procedimento di salvaguardia nei confronti del CEVA. Nel 2016 la Commissione dichiarava il proprio credito nel procedimento di salvaguardia; tale credito veniva contestato. Dopo varie decisioni nazionali, la cour d’appel de Rennes nel 2020 rilevava contestazioni sulla prescrizione e sulla fondatezza delle note di addebito, demandando la controversia al giudice competente.

Competenza del Tribunale e diritto applicabile

Il Tribunale ha affermato la propria competenza in forza della clausola compromissoria contenuta nell’articolo 5, paragrafo 2, del contratto Seapura. Ai fini della decisione, ha ricordato che, in virtù dell’articolo 272 TFUE, esso deve statuire secondo il diritto sostanziale applicabile al contratto, che nel caso di specie era il diritto belga ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del contratto.

Eccezione di prescrizione

Il CEVA sosteneva che l’azione fosse prescritta. Il Tribunale ha rilevato che la versione del regolamento finanziario applicabile al momento dei fatti non conteneva regole speciali sulla prescrizione; pertanto, dovevano applicarsi le norme del diritto belga. In base all’articolo 2262 bis, paragrafo 1, del codice civile belga, le azioni personali si prescrivono in dieci anni, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il credito diventa esigibile ai sensi dell’articolo 2257.

Il Tribunale ha interpretato l’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto Seapura nel senso che il rimborso era subordinato a una preventiva richiesta della Commissione. Tale richiesta è stata individuata nelle note di addebito del 13 marzo 2009, data in cui il credito è divenuto esigibile. Il termine decennale sarebbe dunque scaduto, in linea di principio, il 14 marzo 2019.

Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione di credito presentata dalla Commissione il 15 settembre 2016 nel procedimento di salvaguardia francese avesse interrotto validamente la prescrizione. Richiamando il regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza, e in particolare gli effetti della legge dello Stato di apertura della procedura sulle azioni individuali e sul riconoscimento negli altri Stati membri, il Tribunale ha concluso che l’apertura del procedimento di salvaguardia in Francia e la dichiarazione di credito avevano effetti anche nel diritto belga. La domanda introdotta nel dicembre 2020 era quindi tempestiva.

Valutazione del merito: irregolarità finanziarie e OLAF

Sul merito, la Commissione chiedeva il rimborso integrale delle somme erogate, invocando l’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto, che consentiva il recupero totale in caso di frodi o gravi irregolarità finanziarie accertate in sede di audit.

Il CEVA contestava che l’indagine OLAF riguardasse davvero il progetto Seapura e negava che le irregolarità fossero collegate a quel contratto. Il Tribunale ha respinto tale tesi: ha osservato che l’indagine aveva portata orizzontale su più progetti del CEVA e che la relazione finale menzionava anche Seapura. Quanto alla sostanza, ha rilevato che le accuse di plagio non erano dimostrate in modo specifico per Seapura, ma che la falsificazione dei cartellini orario era invece adeguatamente accertata e riguardava tutti i progetti, incluso Seapura. Tale condotta costituiva almeno una grave irregolarità finanziaria.

Rapporti con le decisioni penali nazionali e autonomia procedurale

Il CEVA faceva valere la propria assoluzione nei procedimenti penali francesi. Il Tribunale ha affermato che la clausola contrattuale non subordinava il recupero della sovvenzione a una condanna penale, ma solo alla constatazione di frodi o gravi irregolarità finanziarie nel corso di un audit. Di conseguenza, l’assoluzione penale non impediva l’applicazione della clausola di rimborso.

Il CEVA invocava anche il principio di autonomia procedurale. Il Tribunale ha respinto l’argomento, osservando che la questione non riguardava un’applicazione impropria di un diritto nazionale in un altro ordinamento, ma gli effetti diretti, nel quadro del regolamento n. 1346/2000, del procedimento di salvaguardia francese nel diritto belga. La Commissione era quindi legittimata a far valere tali effetti.

Dispositivo e conseguenze

Il Tribunale ha dichiarato che il credito della Commissione nei confronti del CEVA ammonta a EUR 168 220,16, oltre agli interessi di mora al tasso previsto dalla sentenza, e ha condannato il CEVA alle spese. La decisione conferma che, nei contratti di sovvenzione UE, una clausola che prevede il recupero per gravi irregolarità finanziarie può essere azionata sulla base della sola relazione di audit, senza necessità di una condanna penale parallela.

Come è indicizzato

Materiecontratti di sovvenzione ueprescrizioneinsolvenza transfrontalierarecupero di fondi ueolaf e irregolarità finanziarie

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