Sentenza del 26/07/2022 n. 3454 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Irap - Autonoma organizzazione - Onere della prova - Diniego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che, in assenza di elementi sintomatici di autonoma organizzazione (in particolare personale dipendente o assimilato e beni strumentali eccedenti quelli strettamente necessari), non sussistono i requisiti per l'applicazione dell'IRAP sui compensi relativi alla ripartizione provvisoria della clientela del defunto padre. Il ricorso è stato accolto e l'imposizione IRAP è stata negata
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione dell'applicazione dell'IRAP sui compensi corrisposti ai fratelli per la ripartizione della clientela paterna: l'Amministrazione ha ritenuto sussistente una 'autonoma organizzazione' e ha assoggettato i compensi a IRAP; i contribuenti hanno impugnato tale qualificazione
Norme richiamate
d.lgs. 446/1997
La disciplina dell'IRAP richiede la sussistenza di una 'autonoma organizzazione' per l'assoggettamento; la norma è stata interpretata in combinato con la giurisprudenza che individua i criteri per tale nozione
Cass. Sez. Unite 1211/11
Pronuncia delle Sezioni Unite che individua i criteri sintomatici (personale, beni strumentali) per accertare l'esistenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP
Cass. Sez. Unite 1218/11
Conferma e precisazione dei criteri applicativi relativi all'autonoma organizzazione per l'IRAP
Cass. 18749/14
Ulteriore conferma giurisprudenziale che in mancanza degli elementi sintomatici l'IRAP non è applicabile a compensi derivanti dalla ripartizione della clientela
Massime di principio
- L'onere della prova circa l'esistenza di un'autonoma organizzazione grava sull'Amministrazione finanziaria: deve dimostrare fatti concreti (personale, beni strumentali eccedenti) che giustifichino l'assoggettamento a IRAP
- La mera suddivisione della clientela tra eredi o professionisti in un periodo provvisorio non costituisce automaticamente autonoma organizzazione e quindi non giustifica l'applicazione dell'IRAP
- Per ritenere imponibili compensi come espressione di attività con autonoma organizzazione servono elementi oggettivi quali dipendenti stabili, strumenti produttivi non meramente necessari e una struttura organizzativa durevole
- In contenziosi simili è strategico per il contribuente documentare l'assenza di personale dipendente e di beni strumentali oltre il minimo nonché richiedere all'amministrazione di specificare e provare i fatti costitutivi dell'organizzazione
- La giurisprudenza riconosce un approccio fattuale e sintomatico: non basta l'apparenza o la mera percezione di organizzazione, occorrono prove concrete e circostanziate
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