Cassazione Penale, Ordinanza n. 01887/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve fosse generica e meramente riproduttiva di argomenti già disattesi dalla Corte territoriale con motivazione corretta e immune da fratture logiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva condannato per cessione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui al comma 5 della medesima norma, sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta nella forma meno grave. La doglianza è stata però ritenuta generica e sostanzialmente reiterativa di una censura già esaminata e respinta dal giudice di merito, che aveva valorizzato la sistematicità dell'attività e il quantitativo cospicuo ceduto nell'occasione, incompatibili con il fatto lieve.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie contestata è la condotta di cessione di stupefacenti nella forma base, confermata in appello.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il riconoscimento della fattispecie lieve è escluso quando la condotta presenti sistematicità e il quantitativo ceduto sia cospicuo, elementi incompatibili con la minore offensività.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della fattispecie lieve in materia di stupefacenti, il giudice deve valutare complessivamente le modalità della condotta, la sua eventuale sistematicità e la quantità di sostanza oggetto di cessione, poiché un quantitativo cospicuo può escludere la lieve entità.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre in modo generico censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione di appello sia logica e giuridicamente corretta.
- La mera invocazione della qualificazione meno grave non è sufficiente se non confronta efficacemente gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata per negarla.
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