Cassazione Penale, Sentenza n. 16145/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto previsto dall'art. 223 in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., per aver distratto dal patrimonio della fallita la somma di euro 1.319,44. La difesa ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 216 (sostenendo l'insussistenza del dolo, dato l'esiguo importo) e ha denunciato vizio di motivazione per assenza di percorso argomentativo logico e coerente in ordine alla sussistenza del dolo. In subordine, si chiedeva rideterminazione delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel merito: ha ritenuto fondate e coerenti le argomentazioni della Corte territoriale che hanno desunto il dolo generico dalla condotta del Duranti (mancata consegna del saldo di cassa, deposito parziale di euro 100 e successiva richiesta di restituzione prima che il curatore potesse entrarne in possesso, assenza di indicazione sulla destinazione del denaro). È stata confermata la responsabilità penale per l'art. 223 in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. Tuttavia la Cassazione ha annullato la parte della sentenza relativa alla quantificazione delle pene accessorie (durata fissa di anni dieci) e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia perché determini le pene accessorie in modo personalizzato alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla illegittimità delle durate fisse.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Precedente imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva, poi dichiarata non procedibile per remissione di querela; citata come riferimento all'origine dell'imputazione
art. 223 cod. pen. in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare
La norma punisce la distrazione di beni del fallito. La Corte ha interpretato che per la bancarotta distrattiva è sufficiente il dolo generico: la consapevole volontà di destinare risorse patrimoniali a usi diversi dalla garanzia dei creditori, senza necessità di consapevolezza dello stato di insolvenza o di scopo specifico di recare pregiudizio ai creditori
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare (pene accessorie)
La disposizione prevedeva pene accessorie di durata fissa (anni dieci). La Corte ha ritenuto, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che la previsione di durata fissa è incostituzionale e richiede la personalizzazione della durata delle pene accessorie
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. b) e lett. e)
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (error in iudicando, vizio di motivazione). Il ricorso era fondato su queste fattispecie, ma la Corte ha ritenuto infondati i motivi nel merito
Corte Costituzionale, sentenza n. 222 del 2018
Ha dichiarato l'incostituzionalità delle pene accessorie di durata fissa per reati di bancarotta fraudolenta, imponendo la necessità di individualizzazione e proporzionalità delle pene accessorie
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 22474/2016, e altre pronunce)
Costante orientamento secondo cui per la bancarotta distrattiva non è richiesto un nesso causale o psichico tra condotta e dissesto; è sufficiente la distrazione delle risorse e la dichiarazione di fallimento come evento successivo. Le Sezioni unite e altre pronunce hanno inoltre enfatizzato la necessità di modulazione personalizzata delle pene accessorie
Massime di principio
- Il delitto di bancarotta distrattiva può sussistere anche quando l'importo sottratto è esiguo: conta la consapevole destinazione delle risorse a fini estranei alla garanzia dei creditori, non l'entità materiale della somma.
- La mancanza di una giustificazione credibile sulla destinazione di beni o denaro del fallito legittima la presunzione di distrazione dolosa, specialmente se corredata da comportamenti contraddittori (es. deposito parziale e immediata richiesta di restituzione).
- Per la configurazione del dolo nel reato fallimentare è sufficiente il dolo generico; non è necessario provare la conoscenza dello stato di insolvenza né l'intento di causare il dissesto.
- Le pene accessorie previste in misura fissa per reati di bancarotta sono da considerarsi illegittime alla luce della giurisprudenza costituzionale: il giudice deve modulare la durata delle pene accessorie caso per caso, motivando la scelta con riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p. e alla personalità del condannato.
- In sede di cassazione il ricorrente deve tipizzare e confrontarsi con il percorso argomentativo dei giudici di merito; l'assenza di confronto con le argomentazioni della Corte territoriale rende i motivi di ricorso poco efficaci.
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