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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31410/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La società concessionaria aveva chiesto la restituzione delle somme versate a titolo di sovracanone BIM, sostenendo che, dopo decreti regionali del 2014 che avevano rideterminato in misura inferiore la potenza nominale motrice degli impianti, i pagamenti effettuati sulla base dell'originaria indicazione concessoria erano divenuti indebiti. Chiedeva che la nuova determinazione avesse effetto retroattivo: per due impianti fin dal 1992, data delle concessioni, e per il terzo dall'istanza di rideterminazione. Il consorzio aveva domandato in via riconvenzionale il pagamento dei sovracanoni per gli anni successivi. Nel ricorso per cassazione la società denunciava violazione dell'art. 1, commi 8 e 9, l. n. 959/1953, dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 53 Cost., sostenendo che la base imponibile del sovracanone dovesse essere riferita alla potenza nominale media effettivamente producibile in concreto e che, una volta accertata una potenza inferiore rispetto a quella inizialmente assunta, i versamenti eccedenti dovevano essere restituiti come indebito oggettivo; precisava inoltre che l'originaria potenza era stata indicata in via provvisoria e temporanea.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il sovracanone BIM come prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria, dovuta sulla base del dato "cartolare" risultante dall'atto di concessione. Ha affermato che la legge non prevede una modifica retroattiva della base imponibile in caso di successiva rideterminazione amministrativa della potenza nominale media, salvo il caso espressamente disciplinato della determinazione provvisoria con conguaglio. Ne consegue che il nuovo importo del sovracanone decorre soltanto dal momento in cui interviene la modifica dell'ammontare di chilowatt risultante dalla concessione, senza possibilità di recuperare somme versate in precedenza come indebito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 8 e 9, L. n. 959 del 1953

    "I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice... sono soggetti... al pagamento di un sovracanone annuo... per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione"; "Il sovracanone decorre... dalla data di entrata in funzione degli impianti..."; "...i sovracanoni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la base imponibile è costituita dal dato di potenza nominale media risultante dall'atto concessorio; il tributo ha struttura cartolare e, fuori dall'ipotesi di determinazione provvisoria espressamente prevista, non ammette effetti retroattivi della successiva rideterminazione amministrativa.

  • art. 2033 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la ripetizione dell'indebito; la Corte esclude però che vi sia indebito per i pagamenti effettuati prima della modifica della base imponibile, poiché l'obbligazione era dovuta sulla base della concessione allora vigente.

  • art. 53 Cost.

    È invocato per affermare che il sovracanone dovrebbe colpire la reale capacità contributiva; la Corte ritiene non fondata la censura, valorizzando la legalità e la prevedibilità della prestazione tributaria ancorata al dato concessorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale che individua il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, in quanto il ricorso è stato rigettato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale base normativa dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il sovracanone dovuto dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua ha natura di prestazione patrimoniale imposta e non di corrispettivo dell'uso dell'acqua; il suo presupposto e il suo quantum sono determinati direttamente dalla legge.
  • Quando la legge ancora la base imponibile a un dato "risultante dall'atto di concessione", la successiva rideterminazione amministrativa di tale dato opera solo per il futuro, salvo una diversa previsione legislativa espressa.
  • La previsione di un'eventuale determinazione provvisoria con conguaglio non è estensibile oltre i casi espressamente contemplati; in assenza di tale previsione non è consentito recuperare retroattivamente somme già corrisposte come indebito.
  • In tema di prestazioni tributarie di fonte legale, l'esigenza di certezza e prevedibilità dell'importo impedisce che una modifica amministrativa della base imponibile produca effetti retroattivi, sia in aumento sia in diminuzione.

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