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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29406/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 con cui l'Ufficio, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ha rideterminato in via analitico-induttiva i ricavi dichiarati da un tassista operante a Firenze, contestando maggiori imposte, sanzioni e addizionali. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, ma la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione e ha rigettato il ricorso introduttivo, affermando la correttezza dell'operato dell'Ufficio e negando la necessità del contraddittorio endoprocedimentale. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: (1) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sullo statuto del contribuente, per non averlo ritenuto obbligatorio; (2) violazione della norma sul contenuto dell'avviso di accertamento per mancata allegazione o riproduzione dei documenti richiamati; (3) omessa pronuncia su motivi di gravame; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente; (5) omesso esame del verbale della Guardia di Finanza; (6) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sul ricorso alle presunzioni, per malgoverno delle prove presuntive e divieto di doppia presunzione. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il quarto motivo, ritenendolo fondato. Ha giudicato la motivazione della sentenza d'appello solo apparente, perché la Commissione regionale si era limitata ad aderire alle ragioni dell'Ufficio senza spiegare quali elementi probatori avessero sorretto il convincimento e senza chiarire la natura dell'accertamento eseguito, circostanza rilevante ai fini della necessità del contraddittorio endoprocedimentale. Ritenuto assorbito ogni altro motivo, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale

  • artt. 5, 6, 7, 10 e 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamati dal ricorrente a sostegno della necessità del contraddittorio e degli obblighi di tutela del contribuente

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato per contestare la mancata allegazione o riproduzione dei documenti richiamati nell'avviso

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo e poi censurata in cassazione per uso improprio delle presunzioni

  • art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427

    richiamato come ulteriore base normativa dell'accertamento analitico-induttivo

  • art. 2727 c.c.

    invocato in relazione alla prova presuntiva e al divieto di doppia presunzione

  • art. 2729 c.c.

    invocato in relazione alla prova presuntiva e alla sua valutazione

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il requisito della motivazione della sentenza

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per il contenuto della sentenza tributaria

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la Corte richiama che la natura dell'accertamento è decisiva ai fini della verifica del contraddittorio endoprocedimentale

  • art. 5 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    la Corte non ne afferma l'obbligatorietà in astratto; il motivo viene comunque accolto per difetto di motivazione sul punto specifico

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando la sentenza si limita ad aderire alla tesi di una parte senza indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che sorreggono la decisione, impedendo il controllo sul ragionamento del giudice.
  • Integra motivazione apparente anche una decisione che, pur formalmente esistente, non chiarisca il quadro probatorio o la qualificazione giuridica della fattispecie quando tali elementi siano decisivi per la soluzione della controversia.
  • Nel contenzioso tributario, la natura dell'accertamento effettuato dall'Ufficio è un elemento decisivo: la verifica dell'eventuale necessità del contraddittorio endoprocedimentale non può prescindere dalla precisa qualificazione dell'atto impositivo e del metodo accertativo utilizzato.
  • Quando è accolto un motivo di ricorso per nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, gli altri motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
  • Il requisito costituzionale della motivazione impone una esposizione sufficiente a rendere percepibile il fondamento della decisione e a consentirne il controllo in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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