Sentenza n. 740/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 178/2024, pubblicata il 2/02/2024 e resa nel giudizio n. 4717/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente e condannato al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, resa in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto al beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ordinando al Ministero di corrispondere complessivi 1.500 euro mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 26 febbraio 2024 tramite PEC, con indicazione del codice fiscale e delle annualità, ed era decorso il termine di moratoria di 120 giorni. Nonostante ciò, l'Amministrazione era rimasta inadempiente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistente l'inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza passata in giudicato e definitivamente esecutiva. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la pronuncia del Tribunale di Castrovillari entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza a cura della ricorrente. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro gli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell'eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell'Amministrazione inadempiente, ritenendole comprese nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, il TAR lo ha applicato a fronte dell'inadempimento del Ministero alla sentenza del giudice del lavoro.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato quale base processuale per ordinare l'esecuzione della sentenza e nominare preventivamente il Commissario ad acta.
art. 1 legge n. 107/2015
Costituisce il riferimento normativo per la Carta elettronica del docente, attraverso la quale doveva essere accreditato il beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La disposizione, pur prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente imputazione dei compensi e delle spese del Commissario ad acta all'Amministrazione inadempiente.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha introdotto l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, decorso il termine di adempimento applicabile, può essere fatta valere davanti al giudice amministrativo mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- Il Commissario ad acta, in caso di protratta inottemperanza, può adottare tutti gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio necessarie per rendere effettiva una condanna al pagamento di somme di denaro.
- La regola secondo cui i compensi e le spese dell'attività commissariale gravano sull'amministrazione inadempiente, in quanto compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001.
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