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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36887/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva respinto il riesame avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Pavia, con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente (contestazione provvisoria relativa alla sostanza indicata nel provvedimento). Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la misura cautelare impugnata era stata nel frattempo sostituita con una misura meno afflittiva ai sensi dell'art. 299 c.p.p., venendo così meno la perdurante efficacia dell'atto impugnato e l'attualità dell'interesse ad agire. Inoltre la Corte ha stabilito che, in tale ipotesi, non si applica la condanna alle spese processuali né l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, poiché la perdita di interesse è dovuta a causa non imputabile al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Consente la sostituzione della misura cautelare; la sostituzione di quella impugnata con altra meno afflittiva può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione in cassazione.

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021 (Tonti)

    Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01

    Affermato il principio che l'ammissibilità del ricorso per cassazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza che applica la misura; la perdita di efficacia fa venir meno la concretezza dell'interesse ad impugnare.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Pujia)

    Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549

    Stabilito che la sopravvenuta perdita di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente non configura soccombenza e dunque non determina condanna per spese processuali o obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata viene sostituita con un provvedimento meno afflittivo prima della decisione sulla cassazione, il ricorso di cassazione diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di proporre o mantenere un ricorso in cassazione contro una misura cautelare, il difensore deve verificare l'effettiva perdurante efficacia della misura impugnata; in caso contrario è pratico rassegnare rinuncia per evitare inutili adempimenti.
  • La perdita dell'interesse derivante da eventi non imputabili al ricorrente (es. sostituzione della misura) non integra soccombenza e quindi non comporta di regola condanna alle spese o pagamento alla Cassa delle ammende.
  • Se l'interesse al ricorso riguarda profili non sopravvenuti (es. accertamento della illegittimità efficace ai fini del prosieguo processuale o di effetti patrimoniali), va valutato caso per caso se sussiste ancora interesse nonostante la sostituzione della misura.
  • In presenza di misure sostitutive temporanee o revocabili, valutare la tempestiva impugnazione degli eventuali provvedimenti sostitutivi o la conservazione di elementi utili per future azioni (es. domanda risarcitoria) prima di dichiarare la rinuncia al ricorso.

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