Sentenza n. 525/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota prot. n. 14123 del 18 settembre 2024, con la quale il SUAPE del Comune di Samassi ha adottato il provvedimento unico n. 11, recante diniego alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 4957,92 kW in località Villasanta nel Comune di Samassi, nonché il citato provvedimento unico; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorrer possa: i. la nota dell’Area Tecnica del Comune di Samassi del 12.9.2024, con la quale il Responsabile del Servizio ha richiesto al SUAPE l’emissione del provvedimento unico negativo; ii. la nota della Regione Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, prot. n. 49059 del 9.11.2023; iii. nei soli limiti dell’interesse azionato, il verbale del 7 febbraio 2024 limitatamente alla parte in cui ha subordinato il rilascio del titolo autorizzativo all’ottenimento della concessione demaniale; iv. nei limiti dell’interesse azionato, della direttiva Regione SUAPE del 28 febbraio 2017 e della circolare prot. n. 10851/CIR/1 del 29 marzo 2018; v. ancorché non conosciuto, ogni eventuale atto e/o provvedimento adottato dal SUAPE del Comune di Samassi successivamente alla chiusura negativa della Conferenza dei servizi sincrona. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OPR SUN 11 S.R.L. il 18\2\2025: - del diritto della Società, che ha già ottenuto la disponibilità del terreno industriale interessato dal progetto, (i) a realizzare l’impianto fotovoltaico; ovvero, in una prospettiva subordinata (ii) a non vedersi opporre divieti preventivi all’utilizzo del terreno medesimo, nelle forme della perimetrazione di aree non idonee o di requisiti tecnici vincolanti; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5, 6 e 7, e allegato G della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5, 6 e 7, e allegato G della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati; - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento unico SUAPE di diniego alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, fondato sulla mancata disponibilità di aree demaniali destinate ai cavidotti e sulla sopravvenuta disciplina regionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato istanza per l’autorizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 4957,92 kW. Dopo una conferenza di servizi, il cui verbale del 7 febbraio 2024 aveva subordinato la conclusione positiva all’acquisizione di una concessione demaniale, il SUAPE adottava il diniego impugnato. La società deduceva: violazione della disciplina della conferenza di servizi e dei limiti dell’autotutela, sostenendo che il precedente esito favorevole avesse consolidato un affidamento e vincolato l’amministrazione; violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio, preavviso di rigetto e nuova convocazione della conferenza; violazione delle regole sulla conferenza sincrona; erroneità del diniego per asserita disponibilità delle aree di sedime e possibilità di acquisire la concessione demaniale durante il procedimento o mediante esproprio per le opere connesse; violazione del principio di proporzionalità, del divieto di aggravamento procedimentale e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; illegittimità del richiamo alla l.r. n. 5/2024 e, con motivi aggiunti, contestazione della l.r. n. 20/2024 e del d.m. 21 giugno 2024, anche sotto il profilo del contrasto con il diritto dell’Unione europea e dei dubbi di costituzionalità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in relazione all’impugnazione subordinata del d.m. 21 giugno 2024, ritenendo che il petitum sostanziale riguardasse il diniego adottato dal Comune e non l’annullamento diretto del decreto ministeriale. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, poiché l’atto ministeriale era riconducibile ai Ministeri concertanti. Nel merito, il ricorso introduttivo è stato respinto in parte e dichiarato improcedibile in parte. Il giudice ha ritenuto decisiva e autonoma la motivazione relativa alla mancata disponibilità giuridica delle aree demaniali interessate dai cavidotti. Ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e delle linee guida statali, tale disponibilità deve essere dimostrata già al momento della presentazione dell’istanza, anche per le opere connesse; la concessione demaniale, quale titolo costitutivo e a contenuto patrimoniale, non è un semplice atto di assenso endoprocedimentale acquisibile tardivamente nella conferenza di servizi. Il verbale della conferenza aveva natura interlocutoria e condizionata: non aveva concluso favorevolmente il procedimento né creato un affidamento qualificato, poiché subordinava espressamente l’esito al conseguimento della concessione e disponeva la sospensione dell’iter. Non erano quindi applicabili le regole sull’annullamento o sulla revoca in autotutela, né risultava necessaria una nuova partecipazione procedimentale o una conferenza sincrona, non essendovi un dissenso amministrativo da comporre ma la mancanza di un requisito sostanziale. Il principio di proporzionalità e la promozione delle fonti rinnovabili non potevano elidere il requisito legale della disponibilità delle aree demaniali. Il quinto motivo, relativo alla l.r. n. 5/2024, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’atto era comunque sorretto dalla distinta motivazione sulla mancata disponibilità delle aree. Per la stessa ragione sono stati dichiarati improcedibili i motivi aggiunti riguardanti la l.r. n. 20/2024 e il d.m. 21 giugno 2024. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. n. 387/2003
La disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse costituisce presupposto da dimostrare ai fini della procedibilità dell’istanza di autorizzazione unica.
punto 13.1, lett. c), e art. 14.2, d.m. 10 settembre 2010
Le linee guida statali impongono l’allegazione della documentazione attestante la disponibilità delle aree interessate dall’impianto e dalle opere connesse.
art. 65, comma 5, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1
È richiamato quale fondamento dell’obbligo di dimostrare preliminarmente la disponibilità del suolo demaniale.
artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater l. n. 241/1990
La conferenza sincrona è funzionale alla composizione di dissensi o criticità tra amministrazioni e non consente di supplire alla mancanza di un requisito sostanziale dell’istanza.
artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990
I poteri di revoca e annullamento d’ufficio presuppongono un atto già perfezionato e dotato di efficacia; non si applicano a una determinazione meramente interlocutoria e condizionata.
artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990
Non risultano necessarie ulteriori garanzie partecipative quando il diniego dipende dalla mancata acquisizione di un requisito sostanziale già indicato all’interessato come imprescindibile.
art. 22-bis d.lgs. n. 199/2021
L’eventuale qualificazione dell’impianto come attività libera non esonera dall’acquisizione del titolo concessorio necessario per l’occupazione o l’uso particolare di aree demaniali.
art. 3 l.r. Sardegna n. 5/2024
Nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, […] i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili: a) zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F, G e H [...]
La disposizione costituiva uno dei due autonomi fondamenti del diniego, ma il giudice non ne ha esaminato la legittimità perché l’atto era comunque sorretto dalla carenza di disponibilità delle aree.
art. 20 d.lgs. n. 199/2021
È richiamato nel contesto della disciplina statale sulle aree idonee e dei limiti alla possibilità regionale di introdurre divieti o moratorie, ma le relative questioni sono state dichiarate improcedibili.
art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
La censura relativa alla sua applicazione è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo sufficiente l’altra autonoma motivazione del diniego.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Non specificamente applicato nella decisione; i principi di correttezza e affidamento sono stati ritenuti non pertinenti in assenza di un provvedimento favorevole definitivo.
Massime di principio
- Nelle procedure autorizzative per impianti da fonti rinnovabili, la disponibilità giuridica delle aree necessarie alla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse deve essere dimostrata al momento della presentazione dell’istanza, salvo l’attivazione della specifica procedura espropriativa quando prevista; non è sufficiente acquisirla in una fase successiva.
- La concessione demaniale, in quanto atto costitutivo e a contenuto patrimoniale che attribuisce al privato un uso particolare di un bene pubblico, non è assimilabile a un ordinario atto di assenso endoprocedimentale e non può essere surrogata dalla conferenza di servizi né acquisita tardivamente per perfezionare un’istanza originariamente carente.
- Un verbale di conferenza di servizi che subordina espressamente la conclusione positiva all’acquisizione di una concessione demaniale e dispone la sospensione del procedimento ha natura interlocutoria e condizionata: non costituisce provvedimento finale, non vincola l’amministrazione al rilascio del titolo e non genera un legittimo affidamento qualificato.
- Le regole sull’autotutela decisoria presuppongono l’esistenza di un atto amministrativo perfezionato ed efficace; non si applicano alla successiva adozione del diniego quando la precedente determinazione era soltanto interlocutoria e subordinata all’avveramento di una condizione essenziale.
- La conferenza di servizi in modalità sincrona è necessaria per comporre dissensi o criticità tra amministrazioni, ma non costituisce uno strumento per consentire al privato di superare la mancanza di un requisito sostanziale e imprescindibile dell’istanza.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a conservarne gli effetti; le censure rivolte alle altre motivazioni diventano improcedibili per carenza di interesse, perché il loro eventuale accoglimento non determinerebbe l’annullamento dell’atto.
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