Sentenza n. 601/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - della Deliberazione n. -OMISSIS- (all. 1), comunicata con nota del Rettore del 14.04.2025, con la quale il Consiglio di Amministrazione della Università del Salento ha disposto di non procedere alla chiamata della dott.ssa -OMISSIS- per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di Ruolo di II Fascia nel S.S.D Nefrologia; - della nota del Rettore della Università del Salento del 14.04.2025; - di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ancorché non conosciuto, ivi compresa la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale n. -OMISSIS-, i verbali della Commissione n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- della Commissione e la relazione finale della Commissione di Concorso del 28.10.2024 nei limiti e nella parte di interesse; > nonché per l’accertamento e la condanna dell’Università degli Studi del Salento a riconoscere il diritto della dott.ssa -OMISSIS-, quale vincitrice di concorso, alla chiamata come Professore Universitario di Seconda Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di II Fascia, nel GSD 06/MEDS-08 (già S.C. 06/D2) “Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del benessere” - SSD MEDS-08/B (già SSD MED/14) “Nefrologia” presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università del Salento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento e nota rettorale con cui è stato deciso di non procedere alla chiamata della candidata prima classificata per un posto di professore universitario di seconda fascia in Nefrologia
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione dell’Università di non procedere alla sua chiamata, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla nomina quale vincitrice della procedura selettiva. Ha dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 16 e 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento di Ateneo, sostenendo che la funzione clinico-assistenziale non costituisse requisito di ammissione o di idoneità, ma soltanto un elemento valutabile con punteggio premiale; eccesso di potere per contraddittorietà tra la deliberazione impugnata, la relazione del responsabile del procedimento e una precedente nota del Rettore; violazione degli artt. 5 e 11 del regolamento di Ateneo, assumendo che il Dipartimento fosse tenuto a proporre la chiamata della candidata collocata al primo posto in graduatoria. La ricorrente ha inoltre contestato l’ammissibilità dell’intervento ad opponendum dell’ASL di Lecce per difetto di interesse concreto e specifico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto ammissibile l’intervento ad opponendum dell’ASL, poiché l’interventore può vantare anche un interesse di mero fatto, dipendente o accessorio rispetto a quello azionato, purché idoneo a procurare un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso. L’ASL aveva tale interesse in ragione della titolarità delle funzioni clinico-assistenziali previste per il posto e della rilevanza della loro concreta prestazione. Nel merito, il Collegio ha interpretato l’art. 18 della legge n. 240/2010 e il regolamento di Ateneo nel senso che il bando e il relativo allegato costituivano la lex specialis della procedura. Poiché il bando indicava tra le funzioni specifiche del professore anche quella clinico-assistenziale coerente con il settore della Nefrologia, tale funzione costituiva un requisito tecnico minimo sul piano esperienziale, nonostante l’attività assistenziale fosse anche oggetto di valutazione con un punteggio massimo di 20 punti su 100. La previsione è stata ritenuta coerente con la compenetrazione tra attività assistenziale, didattica e scientifica propria del personale medico universitario. Il TAR ha inoltre affermato che la collocazione al primo posto nella graduatoria non attribuiva automaticamente un diritto alla chiamata. La procedura si articola in una fase comparativa affidata alla Commissione e in una successiva fase nella quale il Dipartimento, alla luce dell’art. 11, comma 3, del regolamento, conserva la possibilità di non proporre alcuna chiamata e di non coprire il posto, subendo in tal caso il divieto biennale di richiedere una nuova chiamata per la medesima fascia e settore concorsuale. La scelta dipartimentale non si sovrappone alla valutazione della Commissione, ma può fondarsi su un autonomo vaglio di regolarità e opportunità, tenendo conto delle esigenze didattiche, scientifiche e clinico-assistenziali. Nel caso concreto, la candidata, laureata in Farmacia, non possedeva attività assistenziale nel settore di riferimento e quindi non era in grado di svolgere una delle tre funzioni specifiche previste dal bando. Le deliberazioni del Dipartimento e del Consiglio di Amministrazione sono state ritenute congruamente e logicamente motivate, coerenti con il bando e con gli accertamenti della Commissione. Le spese sono state compensate; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del controinteressato evocato mediante mera litis denuntiatio.
Norme richiamate
art. 18 l. 240/2010
le università disciplinano con proprio regolamento la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia; la proposta di chiamata è formulata dal dipartimento e approvata dal consiglio di amministrazione
La norma rimette ai regolamenti di Ateneo la disciplina della procedura di chiamata, nel rispetto dei criteri legislativi, e non impone che la collocazione al primo posto determini automaticamente la chiamata.
art. 16 l. 240/2010
Richiamato dalla ricorrente e considerato nel quadro della disciplina delle procedure universitarie; il ricorso è stato ritenuto infondato.
art. 5 del Regolamento dell’Università del Salento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, approvato con D.R. n. 345/2023
la delibera relativa alla proposta di chiamata contiene anche le specifiche funzioni che il chiamato dovrà svolgere; per le procedure di reclutamento di area medica potrà essere valutato anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito sanitario
Consente di specificare nel bando le funzioni del posto e di valorizzare l’attività assistenziale nelle procedure di area medica.
art. 9 del Regolamento dell’Università del Salento approvato con D.R. n. 345/2023
La Commissione ... effettua la valutazione comparativa dei candidati ... e redige ... una graduatoria di merito, ponendo al primo posto il candidato più qualificato
Disciplina la fase comparativa e la formazione della graduatoria, senza esaurire la successiva decisione sulla chiamata.
art. 11 del Regolamento dell’Università del Salento approvato con D.R. n. 345/2023
Qualora nel termine di cui al comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna delibera non potrà richiedere nei 2 anni successivi ... la chiamata per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale
Il Dipartimento non è obbligato a proporre la chiamata e può scegliere di non coprire il posto; la conseguenza è il divieto biennale di richiedere una nuova chiamata per la stessa fascia e settore concorsuale.
art. 76, comma 4, c.p.a.
Richiamato per il criterio di esame prioritario delle questioni preliminari.
art. 276, comma 2, c.p.c.
Richiamato, in combinato con l’art. 76, comma 4, c.p.a., per l’ordine di esame delle questioni.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie finali.
Massime di principio
- Nelle procedure di chiamata di professori universitari, il bando e i suoi allegati costituiscono la lex specialis e devono essere interpretati secondo il loro tenore letterale, vincolando l’amministrazione a tutela della parità di trattamento e dell’affidamento dei candidati.
- Quando il bando per un posto universitario dell’area medica indica tra le funzioni specifiche anche l’attività clinico-assistenziale, tale attività può costituire un requisito tecnico minimo esperienziale per lo svolgimento del profilo, anche se il bando la prevede contestualmente come elemento oggetto di attribuzione di punteggio.
- La collocazione al primo posto nella graduatoria di una procedura di chiamata universitaria non determina automaticamente un diritto alla nomina quando la disciplina di Ateneo attribuisce al Dipartimento una successiva valutazione sulla proposta di chiamata e consente di non coprire il posto.
- Il Dipartimento, nella fase successiva alla valutazione comparativa, può effettuare un autonomo vaglio di regolarità e opportunità, non sostitutivo della valutazione tecnica della Commissione, e negare la proposta di chiamata sulla base della mancanza, in capo al candidato primo classificato, di una funzione specifica prevista dal bando.
- Per l’ammissibilità dell’intervento ad opponendum è sufficiente un interesse anche di mero fatto, dipendente o accessorio rispetto a quello azionato, purché l’interventore possa conseguire un vantaggio indiretto e riflesso dal mantenimento dell’atto impugnato.
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