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Ordinanza

Ordinanza n. 2351/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. I, di reiezione della domanda cautelare proposta contro un provvedimento amministrativo del Ministero della difesa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privato)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Puglia aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento amministrativo impugnato. In appello sono state prospettate esigenze cautelari ritenute apprezzabili dal Consiglio di Stato. L'appellante ha chiesto, in alternativa alla sospensione, la sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.; il Ministero della difesa non si è opposto a tale richiesta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai soli fini processuali, disponendo la sollecita definizione del giudizio di merito da parte del TAR ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo impugnato, perché non ne ricorrevano i presupposti. La segreteria è stata incaricata di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate tra le parti, in ragione dell'esito meramente processuale e della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita definizione del giudizio nel merito

    Consente al giudice cautelare, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito in luogo della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento UE 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento UE 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa nazionale per la tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, quando le esigenze cautelari risultano apprezzabili ma possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del merito, il Consiglio di Stato può accogliere l'appello ai soli fini della fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare finalizzato esclusivamente alla sollecita definizione del giudizio di merito non implica il riconoscimento dei presupposti per la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo.
  • La compensazione delle spese del giudizio cautelare è giustificata quando l'esito è meramente processuale e la vicenda presenta peculiarità anche fattuali.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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