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Ordinanza

Ordinanza n. 325/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della disposizione n. 548 del 10.12.2025 a firma del Responsabile della CUC istituita presso l'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A., mercé la quale, con riferimento alla procedura aperta indetta per conto del Comune di Boscoreale (NA) per l’affidamento dei lavori di “realizzazione asilo nido Vargas mediante demolizione e ricostruzione di edificio non già adibito ad asilo nido CUP J15e25000020006 - PNRR - M4 C1 - I1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - decreto 17/03/2025, CIG: B90E5F8AF4”, veniva disposta l'aggiudicazione definitiva in favore di Unyon consorzio stabile s.c.a.r.l.; - dell'Avviso pubblicato sul portale della CUC dell'Area Nolana in data 10.12.2025 recante la comunicazione di sopraggiunta aggiudicazione, per effetto della citata disposizione n. 548 del 10.12.2025, della procedura CIG B90E5F8AF4; - della Determinazione n. 287 del 15.12.2025, pubblicata sull'Albo Pretorio comunale dal 18.12.2025 al 2.1.2026 al n. 2522, non notificata e/o diversamente trasmessa, né più disponibile per la consultazione e di cui si ignorano gli esatti contenuti, mercé la quale il Comune di Boscoreale, nella persona del Responsabile del Settore LL.PP. - Ambiente e Manutenzione, prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva dell'intervento denominato “PNRR - M4 C1 - I1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia decreto 17/03/2025 - realizzazione asilo nido Vargas CUPJ15E25000020006 B90E5F8AF4”, disposta in data 10.12.2025 dalla CUC dell'Area Nolana in favore di Unyon consorzio stabile s.c.a.r.l.; per quanto occorra, dei verbali di gara n. 1 del 27.11.2025, n. 2 dell'8.12.2025 con in allegato il prospetto analitico dell'attribuzione dei singoli punteggi da parte della Commissione scrutinatrice, e n. 3 del 9.12.2025, quest'ultimo recante la proposta di aggiudicazione della gara CIG B90E5F8AF4 in favore del consorzio controinteressato; - se e per quanto occorra, del Disciplinare di gara; - di ogni altro atto, provvedimento o verbale, anche istruttorio, ancorché non conosciuto, preordinato, connesso o conseguente a quelli impugnati, parimenti lesivo; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010, nella misura in cui non ricomprende la ricorrente; per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l'obbligo, a carico della S.A., di aggiudicare la commessa in favore della Magri Costruzioni s.r.l. provvedendo, per l'effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto; in via di estremo subordine, per la condanna della resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all'utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, commisurato agli eventuali lavori eseguiti ed al pertinente corrispettivo che dovesse essere ingiustamente sottratto alla società ricorrente nelle more della definizione nel merito della controversia.

Giustizia amministrativa202600338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva di una procedura aperta per la realizzazione di un asilo nido finanziato dal PNRR, unitamente agli atti di gara presupposti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta indetta per conto del Comune di Boscoreale per la demolizione e ricostruzione di un edificio destinato ad asilo nido, disposta in favore di un consorzio stabile. Sono stati impugnati anche l'avviso di comunicazione dell'aggiudicazione, la determinazione comunale di presa d'atto, i verbali di gara, il prospetto analitico dei punteggi attribuiti dalla Commissione e, in via subordinata, il disciplinare e gli ulteriori atti connessi. La ricorrente ha chiesto cautelarmente la sospensione degli atti, nonché, nel merito, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore e, in subordine, il risarcimento per equivalente, comprensivo dell'utile d'impresa e del danno curricolare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge, quale specifica censura esaminata in sede cautelare, la contestazione della validità dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria per asserito superamento del limite di venti pagine previsto dalla lex specialis, computando anche la copertina della relazione descrittiva.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla prosecuzione dei lavori, già iniziati, diretti alla demolizione e ricostruzione di un asilo nido di rilevante interesse collettivo e finanziato con fondi PNRR. L'interesse della ricorrente è stato considerato, almeno in questa fase, riparabile mediante risarcimento per equivalente. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio, sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che le censure non presentassero elementi di fondatezza di immediata evidenza. In particolare, ha escluso che la copertina della relazione dovesse essere computata nel limite massimo di venti pagine stabilito dalla lex specialis, poiché priva di funzione descrittiva e argomentativa. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 25 marzo 2026, ritenuta compatibile con il termine PNRR del 24 giugno 2026, anche considerando l'avvio dei lavori. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris, nell'ambito della cognizione sommaria propria della fase cautelare.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ma non deciso dall'ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'interesse del concorrente non aggiudicatario può essere ritenuto recessivo quando il pregiudizio dedotto sia riparabile per equivalente e la sospensione comprometta la prosecuzione di lavori già iniziati, finanziati con fondi PNRR e destinati alla realizzazione di un'opera di rilevante interesse collettivo.
  • Nella valutazione del fumus boni iuris in fase cautelare, il giudice compie un esame sommario e nega la misura quando le censure non presentino elementi di fondatezza di immediata evidenza.
  • Quando la lex specialis stabilisce un limite massimo di pagine per una relazione descrittiva, la copertina non deve essere computata se non svolge una funzione descrittiva o argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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