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Sentenza

Sentenza del 26/10/2016 n. 21631 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria eseguita su un immobile costituito in fondo patrimoniale, sostenendo principalmente che non gli fosse stata notificata la preventiva comunicazione e intimazione al pagamento richiesta prima dell'iscrizione. Ha inoltre contestato la giurisdizione sui crediti non tributari, la mancanza di motivazione e dell'indicazione del responsabile del procedimento, nonché la possibilità di iscrivere ipoteca sul fondo patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo illegittima e nulla l'iscrizione ipotecaria perché non preceduta dalla comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2-bis, con concessione di un termine per pagare o presentare osservazioni. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente. Il motivo relativo al fondo patrimoniale è stato respinto: per stabilire se i beni del fondo possano essere aggrediti occorre verificare il rapporto tra il debito e i bisogni della famiglia, e anche un debito tributario derivante da attività imprenditoriale può astrattamente essere destinato a tali bisogni. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 2-bis

    L'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca deve comunicare al contribuente che procederà all'iscrizione, concedendo un termine, determinato in trenta giorni, per presentare osservazioni o effettuare il pagamento.

    La preventiva comunicazione costituisce una garanzia partecipativa essenziale. La sua omissione comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria, pur restando l'ipoteca formalmente efficace fino alla declaratoria giudiziale di illegittimità.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2

    La norma è stata richiamata in relazione alla necessità di una preventiva intimazione al pagamento prima dell'adozione di atti esecutivi o cautelari della riscossione, quando ne ricorrono i presupposti.

  • Codice civile, artt. 169 e 170

    L'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale è collegata alla natura del debito e alla sua relazione con i bisogni della famiglia. Non è sufficiente considerare soltanto la natura tributaria o non tributaria del credito.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014

    L'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento.

    Prima dell'iscrizione ipotecaria l'Amministrazione deve informare il contribuente e consentirgli di pagare o formulare osservazioni.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 41, 47 e 48

    Le garanzie di buona amministrazione, tutela giurisdizionale effettiva e difesa rafforzano l'obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo.

Massime di principio

  • Prima di iscrivere un'ipoteca per debiti tributari, l'agente della riscossione deve normalmente inviare una comunicazione preventiva e concedere un termine per pagare o presentare osservazioni; l'omissione può determinare la nullità dell'iscrizione.
  • La contestazione deve essere proposta giudizialmente, poiché l'iscrizione ipotecaria conserva i suoi effetti fino a quando un giudice ne dichiara l'illegittimità.
  • La circostanza che l'immobile appartenga a un fondo patrimoniale non lo rende automaticamente impignorabile o immune da ipoteca: occorre verificare se il debito sia stato contratto per bisogni della famiglia.
  • Anche un debito fiscale collegato a un'attività imprenditoriale può, in concreto, essere considerato destinato ai bisogni della famiglia; la valutazione dipende dal fatto generatore del debito e dalla sua effettiva finalità.
  • Quando una sentenza si fonda principalmente sull'omessa comunicazione preventiva, l'accoglimento di tale censura può rendere non necessaria la decisione sugli ulteriori motivi, inclusi quelli relativi alla giurisdizione e alla motivazione dell'atto.

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