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Ordinanza

Ordinanza n. 38/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - Della comunicazione -OMISSIS- del Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del Personale -OMISSIS- avente ad oggetto “Richiesta di assegnazione ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 prodotta dal Vice Sovrintendente -OMISSIS- matr.-OMISSIS-. Provvedimento finale di diniego”; - Della presupposta comunicazione -OMISSIS- del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del Personale-OMISSIS- avente ad oggetto “Richiesta di assegnazione ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 prodotta dal Vice Sovrintendente -OMISSIS- matr.-OMISSIS-. Preavviso di rigetto”; - Di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale rispetto a quelli espressamente impugnati.

Giustizia amministrativa202503565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, preceduto da preavviso di rigetto, dell'assegnazione temporanea richiesta ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia ha respinto la richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, nonché il presupposto preavviso di rigetto e gli atti connessi. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità del diniego per carenza di istruttoria e di ponderazione degli interessi, sostenendo che l'amministrazione avrebbe fondato la decisione sul solo dato numerico relativo alla scopertura della sede di servizio, peraltro erroneamente determinato, senza valutare analiticamente le esigenze personali e familiari sottese all'istanza, l'interesse organizzativo dell'amministrazione e la possibilità di una riorganizzazione interna idonea a sopperire al trasferimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris poiché la motivazione del diniego si fondava sul mero dato numerico della scopertura della sede di servizio, dato non correttamente determinato dall'amministrazione. Tale motivazione evidenziava una carenza di istruttoria e di ponderazione sia delle esigenze sottese alla richiesta sia dell'interesse organizzativo pubblico; l'amministrazione avrebbe dovuto motivare più analiticamente anche sull'impossibilità di una riorganizzazione interna per fronteggiare il trasferimento. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, in ragione del rilievo costituzionale degli interessi coinvolti. Il giudice ha quindi disposto la sospensione cautelare degli atti con remand all'amministrazione per il riesame dell'istanza, fissando l'udienza pubblica per la decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione costituisce il fondamento della richiesta di assegnazione temporanea del dipendente; il diniego deve essere sostenuto da un'istruttoria e da una ponderazione effettiva delle esigenze sottese all'istanza e dell'interesse organizzativo dell'amministrazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare applicata dal TAR, che ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha disposto il riesame amministrativo.

Massime di principio

  • Nel decidere su una richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, l'amministrazione non può fondare il diniego sul solo dato numerico relativo alla scopertura della sede di servizio, soprattutto quando tale dato non sia stato correttamente determinato.
  • Il diniego di assegnazione temporanea deve essere preceduto da un'istruttoria effettiva e da una ponderazione concreta tra le esigenze personali e familiari sottese all'istanza e le esigenze organizzative dell'amministrazione.
  • Quando l'amministrazione oppone esigenze organizzative al trasferimento temporaneo, deve motivare analiticamente anche sull'impossibilità di adottare misure di riorganizzazione interna idonee a sopperire all'assenza del dipendente.
  • La rilevanza costituzionale degli interessi sottesi a una richiesta di assegnazione temporanea può integrare il periculum in mora necessario per la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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