Sentenza del 19/11/2021 n. 35508 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento e rettifica del valore attribuito ai fondi nella dichiarazione di successione; i coeredi deducevano l'illegittimità e l'incongruità dei valori attribuiti ai cespiti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere: il ricorrente si è avvalso della definizione agevolata ex D.L. n.193/2016, art.6, ha ricevuto la comunicazione dell'agente della riscossione e ha effettuato il pagamento integrale delle somme dovute; la Corte, accertato il pagamento, ha dichiarato l'estinzione del processo e non ha regolato le spese (la definizione agevolata assorbe il costo del processo)
Norme richiamate
D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (conv. L. n.225/2016)
Disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (2000-2016): richiede la dichiarazione di adesione con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, stabilisce la comunicazione dell'agente della riscossione sull'ammontare e le rate, sospende termini di prescrizione e decadenza e prevede effetti estintivi della definizione quando vi sia pagamento integrale secondo la procedura
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 44
Prevede l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente; la Corte richiama questa norma per spiegare che, in presenza della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata e della conseguente rinuncia, il giudizio in cassazione deve essere dichiarato estinto
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30 e art. 21
art. 30, comma 1; art. 21, comma 1
Riferimenti normativi sugli interessi di mora e sugli interessi dovuti sulle rate a decorrere da specifica data, richiamati dal legislatore della definizione agevolata per il calcolo degli interessi
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 27
Richiamato nella disciplina dell'agevolazione per l'esclusione di sanzioni e somme aggiuntive, come previsione collegata all'ambito dei carichi definibili
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 deve dichiarare anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti che riguardano i carichi oggetto della definizione; tale rinuncia ha effetti processuali estintivi.
- Dopo la comunicazione dell'agente della riscossione e l'effettivo pagamento integrale delle somme liquidate, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere; la Corte richiede prova del pagamento integrale da parte dell'Ufficio.
- Se la definizione agevolata non viene eseguita correttamente (pagamenti mancati, insufficienti o tardivi) la definizione non produce effetti e riprendono i termini per il recupero dei carichi: i versamenti già effettuati valgono come acconto e il procedimento prosegue.
- La definizione agevolata sospende termini di prescrizione e decadenza e limita le azioni esecutive dell'agente della riscossione fino alla scadenza della prima o unica rata, ma tali tutele cessano in caso di inadempimento del piano di definizione.
- Sulla regolazione delle spese: quando il giudizio si estingue in virtù della definizione agevolata e del relativo pagamento integrale, le spese non sono regolate in favore di alcuna parte perché la definizione assorbe il costo del processo.
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