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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21392 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva confermato l’avviso di accertamento INVIM, contestando: l’omessa dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata mediante condono; la violazione dell’onere della prova in relazione ai pagamenti effettuati; l’omessa pronuncia e il vizio di motivazione sull’eccezione di prescrizione; nonché la mancata rilevazione della decadenza dell’Amministrazione finanziaria e della prescrizione del credito per il decorso del termine decennale senza iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati carenti di autosufficienza perché la società non aveva riprodotto né allegato la documentazione necessaria a dimostrare che i pagamenti del condono si riferissero proprio alla controversia. Anche i motivi sulla prescrizione sono stati ritenuti carenti di autosufficienza, poiché non era stato indicato se e come l’eccezione fosse stata proposta nel giudizio di primo grado. L’ultimo motivo è stato ritenuto infondato: dalla sentenza impugnata non risultava l’omessa iscrizione a ruolo e la decadenza dell’Amministrazione non poteva essere rilevata d’ufficio, dovendo essere eccepita tempestivamente già in primo grado. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate non si era costituita.

Norme richiamate

  • Art. 360 c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizio di motivazione.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 12

    Prevede una forma di definizione agevolata dei carichi tributari. Per ottenere la cessazione della materia del contendere, il contribuente deve dimostrare in modo puntuale che il pagamento effettuato riguarda proprio la pretesa oggetto del giudizio.

  • Art. 2697 c.c.

    Stabilisce l’onere della prova: chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto, la società avrebbe dovuto documentare il collegamento tra il condono pagato e l’INVIM controversa.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Tuttavia, la censura di omessa pronuncia deve essere autosufficiente e consentire alla Corte di verificare che la questione sia stata effettivamente dedotta nei precedenti gradi.

  • D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31

    Norma richiamata in materia di INVIM e di determinazione dell’imposta. La Corte non ha esaminato nel merito la pretesa quantificazione, poiché le censure processuali e documentali della contribuente sono risultate infondate o inammissibili.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 56, 76 e 78

    Disposizioni richiamate dalla contribuente in tema di accertamento, decadenza e riscossione. La Corte ha precisato che la decadenza dell’Amministrazione non era rilevabile d’ufficio e doveva essere eccepita tempestivamente nel primo grado di giudizio.

  • Art. 2934 c.c. e seguenti

    La prescrizione deve essere dedotta dalla parte interessata e non può, in linea generale, essere rilevata d’ufficio dal giudice. La relativa eccezione deve inoltre essere tempestiva e adeguatamente documentata nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione vale il principio di autosufficienza: chi contesta una valutazione documentale deve riprodurre o allegare le parti degli atti rilevanti, indicando con precisione dove siano stati prodotti nei precedenti gradi.
  • Per dimostrare l’efficacia di un condono o di una definizione agevolata non è sufficiente provare l’esistenza di pagamenti: occorre dimostrare che tali pagamenti riguardino esattamente il tributo, l’annualità e l’atto oggetto della controversia.
  • Le eccezioni di prescrizione e decadenza devono essere proposte tempestivamente, normalmente già nel primo grado, e devono essere riproposte in appello se il giudice non le ha accolte o esaminate.
  • La decadenza dell’Amministrazione finanziaria, quando non è qualificata come rilevabile d’ufficio, non può essere introdotta per la prima volta in appello né essere dichiarata autonomamente dal giudice.
  • Una censura di omessa pronuncia richiede di dimostrare che la domanda o eccezione sia stata effettivamente formulata, indicando il contenuto dell’atto e la decisione eventualmente omessa.
  • Quando la sentenza di merito fonda la decisione sulla mancanza di prova, il contribuente deve contestare specificamente tale valutazione e fornire alla Corte di cassazione gli elementi necessari per verificarne l’erroneità.

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