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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33922/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il saldo debitore di un conto corrente e da domande riconvenzionali formulate dagli opponenti. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione e rigettato le riconvenzionali; la Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello principale della parte odierna ricorrente per difetto di specificità dei motivi e, solo ad abundantiam, aveva esaminato anche il merito rigettando le censure. In cassazione la ricorrente ha dedotto: nullità del contratto e delle condizioni predisposte dalla banca per mancanza di sottoscrizione della banca e del timbro di congiunzione tra i fogli; nullità del tasso debitore e della commissione di massimo scoperto perché non pattuiti o genericamente indicati; violazione della disciplina antiusura e dell’art. 644 c.p.; erronea affermazione della mancata contestazione del credito sottostante al decreto ingiuntivo; assenza di prova scritta dei contratti e degli interessi applicati. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso non censurava la prima e decisiva ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, ma solo la seconda ratio sul merito, che era stata svolta inutilmente dopo la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisiva e non censurata la statuizione della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello principale per difetto di specificità; di conseguenza, tale ratio è divenuta definitiva e ha reso inammissibile il ricorso. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, quando il giudice di merito si spoglia della potestas iudicandi pronunciando una statuizione pregiudiziale di inammissibilità e sviluppa poi argomentazioni sul merito, la parte non ha interesse a impugnare il merito svolto ad abundantiam, ma deve censurare la sola statuizione pregiudiziale. Sono state poste a carico della ricorrente le spese, oltre al raddoppio del contributo unificato e alle somme ex art. 96 c.p.c., nonché all’ulteriore importo in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per le censure di violazione di legge relative a nullità contrattuali, tassi applicati e usura.

  • art. 644 c.p.

    richiamato come parametro della doglianza sulla pretesa usurarietà degli interessi applicati.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la condanna consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata ed è liquidata equitativamente.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    la Corte determina equitativamente un’ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    identica previsione richiamata nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello si fonda su una ratio pregiudiziale autonoma e decisiva, l’impugnazione in cassazione deve colpire quella ratio; la censura soltanto della motivazione sul merito non consente l’esame del ricorso.
  • Se il giudice di merito dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di specificità, ogni successiva argomentazione sul merito ha natura ad abundantiam e non è idonea a fondare un interesse autonomo all’impugnazione.
  • La mancata impugnazione della statuizione pregiudiziale che definisce il processo determina la stabilizzazione della decisione e l’inammissibilità del ricorso che attacchi solo statuizioni non decisive.
  • L’omessa notifica del ricorso a parti che non subirebbero alcun pregiudizio dalla decisione di legittimità non impedisce la definizione del giudizio quando nei loro confronti la sentenza sia già passata in giudicato.
  • La declaratoria di inammissibilità della definizione accelerata può comportare, oltre alle spese, la condanna ex art. 96 c.p.c. e l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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