Sentenza n. 565/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- emessa dal Dirigente Ufficio Edilizia Privata del Comune Orbassano e atti connessi; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/11/2022: dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, emessa dal Dirigente Ufficio Edilizia Privata del Comune di Orbassano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di sospensione lavori, demolizione e ripristino relative a recinzione, fondo ghiaiato, allacci alle reti e tre manufatti prefabbricati a uso abitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato un primo provvedimento comunale di sospensione lavori, demolizione e ripristino e, con motivi aggiunti, una successiva ordinanza che ha contestato la prosecuzione e il completamento dell'intervento. Il fondo aveva destinazione agricola. Le opere rilevate comprendevano una recinzione con pali metallici e rete, un fondo ghiaiato con punti di allaccio alle reti e, successivamente, tre manufatti prefabbricati comunicanti, a un piano fuori terra, di circa 50,40 mq complessivi, destinati all'uso abitativo. La ricorrente ha dedotto, in sintesi, violazione degli artt. 3, 6, 6-bis, 10, 22, 27, 31, 34 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 21-septies e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, dell'art. 841 c.c., nonché della normativa edilizia regionale e dei principi di graduazione delle sanzioni. Ha sostenuto che la recinzione, la ghiaia e gli allacci fossero opere di modesta rilevanza, realizzabili senza permesso di costruire, e che i prefabbricati fossero meri ripari o tettoie non stabilizzati, privi di dimostrato uso abitativo. Ha inoltre dedotto travisamento dei fatti, carenza ed erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità, contraddittorietà, perplessità e sviamento. La C.I.L. relativa alla recinzione era stata dichiarata irricevibile dal Comune per contrasto con il regolamento edilizio comunale e con la disciplina delle recinzioni nelle zone agricole.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la seconda ordinanza aveva sostituito e assorbito la prima, ricomprendendo tutte le opere già contestate; l'interesse alla decisione sul primo atto sarebbe potuto rivivere solo in caso di accoglimento dei motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il Collegio ha ritenuto che i tre manufatti prefabbricati, tra loro comunicanti, di dimensioni non trascurabili e destinati stabilmente all'uso abitativo, rientrassero negli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), e in particolare nella fattispecie dell'art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380/2001. La destinazione abitativa risultava dal corredo fotografico e la presenza degli allacci alle reti escludeva un uso meramente temporaneo. Per tali opere era quindi necessario il permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001; in sua assenza, era legittimo l'ordine di demolizione e ripristino, anche in considerazione del contrasto con la disciplina urbanistica dell'area agricola. Il TAR ha inoltre escluso la possibilità di considerare isolatamente recinzione, ghiaia e allacci: tutte le opere erano state realizzate nello stesso contesto e risultavano materialmente e funzionalmente connesse all'uso abitativo abusivo del fondo. La recinzione era inoltre in contrasto con il regolamento edilizio comunale; la ghiaia costituiva il sedime dei prefabbricati e sistemava le aree adiacenti; gli allacci erano funzionali all'utilizzo abitativo e, autonomamente, potevano integrare infrastrutture o impianti comportanti la trasformazione permanente del suolo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.3). Il complesso delle opere aveva dunque determinato una trasformazione edilizia e urbanistica incompatibile con la destinazione agricola. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), e.3) ed e.5) d.P.R. 380/2001
interventi di nuova costruzione
La nozione comprende sia infrastrutture e impianti che comportino la trasformazione permanente di suolo inedificato, sia manufatti leggeri o prefabbricati utilizzati come abitazioni, salvo esigenze meramente temporanee e le specifiche eccezioni previste dalla norma.
art. 10, comma 1, lett. a) d.P.R. 380/2001
La realizzazione di interventi di nuova costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La realizzazione di opere in assenza del necessario permesso di costruire legittima l'ingiunzione di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
art. 6, comma 2, lett. c) d.P.R. 380/2001
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità
La qualificazione astratta di un'opera come intervento libero non opera quando essa è parte integrante e funzionale di un più ampio intervento edilizio abusivo unitariamente considerato.
art. 27 d.P.R. 380/2001
È richiamato in relazione ai poteri comunali di vigilanza e repressione degli interventi edilizi abusivi.
art. 89, comma 6, Regolamento Edilizio Comunale di Orbassano
La disciplina comunale limita le recinzioni ammesse nelle zone agricole; il contrasto con tale disciplina ha concorso a escludere la legittimità della recinzione.
art. 43 N.T.A. dello strumento urbanistico
La disciplina della zona urbanistica agricola AP è stata ritenuta incompatibile con la trasformazione del fondo mediante il complesso di opere destinato all'uso abitativo.
art. 87, comma 4-bis c.p.a.
Richiamato per la trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando un intervento edilizio abusivo è composto da opere realizzate nel medesimo contesto e materialmente o funzionalmente connesse a un unico risultato trasformativo, tali opere devono essere valutate unitariamente; non è possibile sottrarre singoli elementi alla sanzione demolitoria mediante la loro atomistica qualificazione come opere libere o di modesta rilevanza.
- L'installazione di manufatti prefabbricati, anche privi di fondazioni tradizionali, richiede il permesso di costruire quando i manufatti siano stabilmente destinati ad abitazione e presentino un impatto volumetrico idoneo a trasformare durevolmente il territorio; la presenza di collegamenti alle reti costituisce elemento indicativo della stabilità e della destinazione abitativa.
- Recinzione, sistemazione del terreno mediante ghiaia e allacci alle reti possono essere assoggettati alla medesima sanzione demolitoria applicabile ai manufatti principali quando risultino strumentali e inseparabili rispetto all'abuso edilizio complessivo; gli allacci e le opere di sistemazione possono inoltre integrare autonomamente interventi di nuova costruzione se comportano una trasformazione permanente del suolo.
- La sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento sanzionatorio che sostituisca e ricomprenda integralmente le opere già contestate determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso contro il primo provvedimento, salvo che l'impugnazione del nuovo atto venga accolta, con conseguente possibile riviviscenza dell'interesse sul provvedimento originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →