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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50794/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Reggab fu condannato dal Giudice di pace di Fondi il 26/01/2023 a 700,00 euro di multa per il reato previsto dall'art. 582 cod. pen. (lesioni personali), con riconoscimento delle attenuanti generiche. Avverso tale sentenza ha proposto appello/ricorso per cassazione con tre motivi: 1) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto); 2) mancato proscioglimento per remissione tacita della querela; 3) mancata assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. Tuttavia il ricorso è stato poi esaminato solo nella sua ammissibilità.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la mancata iscrizione del difensore nell'albo speciale previsto dall'art. 613 cod. proc. pen.; la Corte osserva che non esiste deroga per il caso di appello convertito in ricorso per cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Il merito dei tre motivi non è stato quindi valutato.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Indica il reato contestato (lesioni personali). La Corte non ha esaminato le questioni di merito relative a questa norma a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; era dedotta dal ricorrente come causa di non punibilità, ma la Corte non ha valutato la sua applicabilità per via dell'inammissibilità formale del ricorso.

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inappellabilità della sentenza che infligge la sola pena pecuniaria; per questo motivo il Tribunale di Latina ha trasmesso l'appello alla Corte di cassazione con apposita ordinanza.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo che il difensore sia iscritto nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La Corte ha ritenuto l'assenza di tale iscrizione causa di inammissibilità del ricorso, senza deroga anche se l'appello era stato convertito in ricorso per cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000,00 euro.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico ministero; il PM ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ma la Corte non è entrata nel merito a causa dell'inammissibilità formale.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per chiarire che, in assenza di elementi che dimostrino la non colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità, si applicano le conseguenze dell'art. 616 cod. proc. pen.; la Corte ha ritenuto sussistere l'onere delle spese e della somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono sottoscritti da un avvocato non iscritto nell'albo speciale previsto dall'art. 613 c.p.p.; questa regola non ammette deroga per appelli poi convertiti in ricorso per cassazione.
  • Se la sentenza di primo grado infligge solo una pena pecuniaria (inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3 c.p.p.), esistono procedure per la trasmissione all'ufficio competente, ma ciò non esonera dall'osservare i requisiti formali dell'impugnazione in cassazione.
  • La mancata osservanza dei requisiti formali di ammissibilità (ad es. iscrizione dell'avvocato nell'albo speciale) comporta la declaratoria di inammissibilità e l'imposizione delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che ricorrano elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella vicenda procedurale.
  • Questioni di merito (applicazione di art. 131-bis, remissione della querela, inesistenza del fatto) non vengono esaminate se il giudice della legittimità dichiara il ricorso inammissibile per vizi formali: pertanto è cruciale curare la forma e i requisiti dell'impugnazione prima di sollevare questioni di merito.
  • Quando si agisce contro sentenze che prevedono solo sanzioni pecuniarie, è opportuno valutare preventivamente i rimedi effettivamente disponibili e la corretta qualificazione dell'atto di impugnazione, affidandosi a difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

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